Cassazione Civile, Ordinanza n. 06146/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda non riguarda una lite di merito, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Dopo che l'ordinanza n. 26347/2022 aveva respinto il ricorso della parte privata e posto le spese del giudizio di legittimità a carico del soccombente, la Procura generale ha rilevato che la controparte era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, secondo l'istante, il dispositivo avrebbe dovuto prevedere, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, che il pagamento delle spese fosse eseguito a favore dello Stato e non della parte ammessa al patrocinio. La omissione di tale previsione è stata qualificata come errore materiale correggibile ex art. 391-bis c.p.c. La parte privata aveva invece segnalato che il ricorso non doveva essere considerato iscritto, prospettando un mero disguido di cancelleria e chiedendo la cancellazione dal ruolo del procedimento con R.G. n. 5343/2023.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale proposto dalla Procura generale. Ha ritenuto che, quando le spese processuali sono poste a carico del soccombente in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve per legge essere disposto a favore dello Stato; l'omissione di tale statuizione integra un errore materiale correggibile. Perciò ha corretto il dispositivo della precedente ordinanza aggiungendo, dopo la frase relativa alle spese, la precisazione: "Dispone che il pagamento delle spese processuali sia effettuato a favore dello Stato". La Corte ha inoltre ribadito che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa una statuizione sulle spese, perché si tratta di procedimento di natura amministrativa privo di una parte soccombente in senso proprio.
Norme richiamate
Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il soccombente è condannato alle spese, il pagamento deve essere disposto a favore dello Stato; l'omissione di tale indicazione costituisce errore materiale.
L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione può essere corretto con il procedimento previsto dalla norma.
Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura amministrativa e non consente statuizioni sulle spese processuali.
Il riferimento normativo al patrocinio a spese dello Stato fonda la necessità che il pagamento delle spese sia eseguito in favore dello Stato.
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese pronunciata contro il soccombente deve contenere la precisazione che il pagamento va eseguito in favore dello Stato.
- L'omessa indicazione della destinazione del pagamento delle spese in favore dello Stato, nei casi di patrocinio a spese dello Stato, integra un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si pronunciano spese processuali, poiché si tratta di un procedimento privo di una vera soccombenza.
- La correzione dell'errore materiale serve ad adeguare il dispositivo al regime legale applicabile, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale del provvedimento originario.
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