Cassazione Penale, Ordinanza n. 35354/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti dell'imputato per furto aggravato. Il ricorso per cassazione ha dedotto un unico motivo: vizio di motivazione in ordine, da un lato, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, all'eccessivo aumento di pena applicato per la continuazione. In particolare, si lamentava che la sentenza di merito non avesse adeguatamente considerato la storia personale dell'imputato, indicata come segnata da detenzione in una prigione libica e da disturbo post traumatico, circostanze già valorizzate nei motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione esaustiva e non illogica, fondata sulla negativa personalità dell'imputato, sui plurimi precedenti penali e sulle modalità del fatto, descritte come particolarmente aggressive e insidiose. Quanto all'aumento per la continuazione, ha rilevato che l'incremento era pari a due mesi e dunque contenuto, sicché non occorreva una motivazione specifica e dettagliata. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Tra gli elementi di cui al parametro legale il giudice può valorizzare quello ritenuto prevalente ai fini del riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche, senza dover esaminare analiticamente tutti gli altri.
Nel determinare l'aumento di pena per i reati in continuazione, il giudice non abusa del potere discrezionale quando applichi incrementi di esigua entità; in tal caso non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario prendere in considerazione in modo espresso tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti: è sufficiente che la decisione faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendo gli altri restare implicitamente disattesi.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può fondarsi anche su un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché sia idoneo a sorreggere la valutazione complessiva sulla personalità del reo o sulle modalità del fatto.
- In tema di reato continuato, l'aumento di pena per i reati satellite, quando sia di entità modesta, può essere sorretto da una motivazione sintetica; non è necessaria una dettagliata giustificazione analitica per ciascun incremento contenuto.
- Un incremento sanzionatorio esiguo per la continuazione esclude, di regola, un vizio di abuso del potere discrezionale del giudice di merito, se l'aumento risulta congruo e non manifestamente illogico.
Come è indicizzato
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