Cassazione Civile, Ordinanza n. 29136/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento notificati per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010 a una società consolidante e alla consolidata del gruppo, con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione la remunerazione del 7,60% sulle azioni privilegiate emesse da una società estera e acquistate dalla consolidata, ritenendola non un dividendo ma una corresponsione di interessi. Le società avevano impugnato gli atti e la Commissione tributaria di primo grado aveva accolto il ricorso; in appello l'Agenzia aveva impugnato la decisione, mentre le società avevano proposto appello incidentale sulle spese. La Commissione tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello principale dell'Agenzia e accolto quello incidentale delle società, qualificando le remunerazioni come dividendi e non come interessi, e riformando la statuizione sulle spese. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Nelle more, la società consolidata ha depositato domanda di definizione agevolata ex art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, con prova del pagamento integrale e della liberazione anche della società coobbligata, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale definizione agevolata della controversia, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, e ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Ha inoltre precisato che le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
La presentazione della domanda di definizione agevolata, unitamente al pagamento integrale e alla ricorrenza dei presupposti, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Il doppio contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per definizione agevolata, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, se tempestivamente domandata e corredata dal pagamento integrale richiesto dalla legge, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, precludendo una pronuncia sul merito.
- L'estinzione del processo per definizione agevolata comporta che le spese del giudizio di legittimità restino a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato in via estensiva o analogica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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