Cassazione Civile, Ordinanza n. 25734/2022 del 01/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui l’Ufficio aveva liquidato l’imposta di successione e irrogato la relativa sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione. Il contribuente, coerede del de cuius, aveva presentato la dichiarazione oltre il termine di dodici mesi dall’apertura della successione ma prima dell’accertamento erariale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello limitatamente alle sanzioni, ritenendo illegittima la sanzione perché la disciplina sanzionatoria introdotta dal d.lgs. n. 158/2015 non era applicabile a fatti anteriori al 10 gennaio 2016 e, comunque, la dichiarazione tardiva presentata prima dell’accertamento non era sanzionabile come omissione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 50 del d.P.R. n. 346/1990, sostenendo che la dichiarazione tardiva dovesse essere equiparata all’omissione e che la novella del 2015 avesse soltanto introdotto una sanzione attenuata per il ritardo entro trenta giorni, senza escludere la punibilità del ritardo superiore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell’Agenzia perché la CTR si era correttamente attenuta al quadro normativo e giurisprudenziale: l’art. 50 TUS, nella versione applicabile ratione temporis, non sanzionava specificamente la mera tardività della dichiarazione di successione, ma solo l’omissione, intesa come mancata presentazione tale da lasciare che l’accertamento d’ufficio preceda la dichiarazione del contribuente. La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, efficace dal 10 gennaio 2016, prevedeva sì una sanzione per il ritardo non superiore a trenta giorni, ma non era applicabile a fatti anteriori. Nel caso concreto la dichiarazione era stata presentata il 26 febbraio 2016 e l’avviso notificato il 31 marzo 2016, ma la successione era stata aperta nel 2014 e il testamento pubblicato nel dicembre 2014; pertanto la CTR aveva correttamente escluso la sanzione. La Corte ha inoltre condannato l’Agenzia alle spese di legittimità e ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la parte soccombente era una pubblica amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 346/1990
la dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione
stabilisce il termine per la presentazione della dichiarazione di successione; la sua violazione non è automaticamente equiparata all’omissione ai fini sanzionatori.
art. 50 d.P.R. n. 346/1990
dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio
nella disciplina vigente ratione temporis sanziona l’omissione della dichiarazione; la tardiva presentazione è rilevante solo se trasmoda in omissione, mentre dopo la novella del 2015 è prevista una sanzione attenuata per il ritardo non superiore a trenta giorni.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 2
a far data dal primo aprile 1998
ha modificato l’art. 50 TUS, eliminando la specifica sanzione per la mera tardività e limitandola all’omissione.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
il principio di retroattività della legge più favorevole consente di applicare la nuova disciplina sanzionatoria anche a violazioni pregresse.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 28
a decorrere dal 10 gennaio 2016
ha ulteriormente novellato l’art. 50 TUS introducendo una sanzione specifica e più lieve per la dichiarazione di successione presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma del motivo di ricorso per cassazione denunciato come violazione di legge.
richiamato per la definizione in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ne esclude l’applicazione in caso di soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la tardiva presentazione di una dichiarazione non è automaticamente equiparabile all’omissione: l’equiparazione opera solo quando il ritardo si traduca in una mancata presentazione rilevante perché l’accertamento d’ufficio precede la dichiarazione.
- La disciplina sanzionatoria sopravvenuta più favorevole può applicarsi retroattivamente alle violazioni pregresse, ma solo nei limiti in cui la nuova legge abbia effettivamente escluso o attenuato la punibilità del fatto contestato.
- Quando la norma speciale prevede una sanzione specifica per il ritardo contenuto entro un certo termine, non può desumersene, per mera interpretazione estensiva, la punibilità di ogni diverso ritardo se il testo non lo contempla espressamente.
- Nel contenzioso di legittimità è corretta la decisione di merito che si conformi al principio secondo cui la dichiarazione di successione presentata prima dell’accertamento erariale, pur tardiva, non integra di per sé l’omissione sanzionabile.
- L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica quando la parte soccombente sia una pubblica amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
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