Ordinanza n. 2916/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Capaci che ha preso atto dell’efficacia e dell’esecutività del piano regolatore generale, decreto regionale e atti della procedura di VAS, nonché parere del Genio civile
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto domanda di annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Capaci n. 21 del 22 marzo 2023, pubblicata il 19 aprile 2023, con cui era stata presa d’atto l’efficacia e l’esecutività del PRG ai sensi dell’art. 54, commi 3 e 6, della legge regionale n. 19 del 2020. Aveva inoltre impugnato il decreto regionale n. 256/GAB del 13 ottobre 2022 relativo alla VAS, il parere n. 310 del 30 settembre 2022 della Commissione tecnica specialistica e il parere del Genio civile di Palermo del 20 marzo 2008. L’ordinanza non riporta né esamina i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Preso atto del certificato di morte depositato il 16 settembre 2026 e della dichiarazione dell’evento effettuata in giudizio dal difensore costituito, il TAR ha dichiarato interrotto il processo. Ha applicato l’art. 79, comma 2, c.p.a., che rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile, e l’art. 300 c.p.c., in base al quale il decesso della parte costituita a mezzo di procuratore determina l’interruzione a seguito della dichiarazione dell’evento in udienza o della sua notificazione alle altre parti. Non è stata decisa la domanda di annullamento; è stata disposta la comunicazione dell’ordinanza alle parti costituite.
Norme richiamate
Considerato che, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., l’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile;
L’interruzione del processo amministrativo è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.
Visto l’art. 300 c.p.c., secondo cui il decesso della parte costituita a mezzo di procuratore determina l’interruzione del processo a seguito della dichiarazione dell’evento in udienza o della sua notificazione alle altre parti;
Il decesso della parte costituita tramite procuratore comporta l’interruzione del processo quando l’evento è dichiarato in udienza o notificato alle altre parti.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l’interruzione è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile in forza dell’art. 79, comma 2, c.p.a.; il decesso della parte costituita a mezzo di procuratore determina l’interruzione quando l’evento è dichiarato in udienza o notificato alle altre parti.
Come è indicizzato
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