Ordinanza n. 2043/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha disposto la conversione dal rito ordinario al rito abbreviato, ritenendo che, in base al petitum, la controversia abbia ad oggetto provvedimenti adottati da un’autorità amministrativa indipendente e ricada quindi nell’art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a. Ha confermato l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026 per la discussione del merito. Nessuna statuizione è resa sui motivi di annullamento o sulle spese.
Atto impugnato: Note e parere del MIT e dell’ART relativi agli effetti economici dell’emergenza COVID-19, all’ammissibilità degli investimenti e all’aggiornamento del Piano economico-finanziario e del Piano finanziario regolatorio della concessione
Esito
La controversia
CAV ha chiesto con il ricorso introduttivo e con due ricorsi per motivi aggiunti l’annullamento di atti del MIT e dell’ART concernenti la quantificazione degli effetti economici della pandemia per il 2020-2022, l’ammissibilità degli investimenti nel recepimento del sistema tariffario ART, gli effetti della delibera CIPESS n. 13/2024 e l’aggiornamento dei piani economico-finanziario e finanziario regolatorio per i periodi 2025-2032 e 2025-2029. In questa ordinanza il Collegio non esamina i vizi di legittimità dedotti nel merito; deve stabilire il rito applicabile, valutando la natura degli atti impugnati e la richiesta di conversione proposta dalla difesa erariale, alla quale la ricorrente ha aderito.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a.
Rilevato che, ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., i giudizi aventi ad oggetto «i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti», sono sottoposti al rito abbreviato disciplinato dalla medesima disposizione normativa;
Il rito abbreviato si applica ai giudizi aventi ad oggetto provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti, esclusi quelli relativi ai rapporti di servizio con i loro dipendenti; il TAR ha qualificato la controversia in base al petitum come rientrante in tale previsione.
Ritenuto, pertanto, di disporre la conversione del rito da ordinario ad abbreviato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm.;
La disposizione consente di convertire il rito applicabile; il TAR l’ha utilizzata per disporre il passaggio dal rito ordinario a quello abbreviato previsto dall’art. 119 c.p.a.
Massime di principio
- I giudizi che, in base al petitum, hanno ad oggetto provvedimenti adottati da un’autorità amministrativa indipendente, salvo quelli relativi al rapporto di servizio con i suoi dipendenti, seguono il rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a.
- Quando la controversia è stata introdotta con rito ordinario ma, in base al petitum, rientra tra quelle soggette al rito abbreviato, il giudice dispone la conversione del rito ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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