Ordinanza n. 16804/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento previa concessione delle idonee misure cautelari: a. della comunicazione del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza (d’ora in avanti C.I.A.N.) – Ufficio Personale e AA.GG. – Sezione Personale e AA.RR., recante protocollo n. -OMISSIS- del 02.07.22024 (All. 1), con il quale è stato notificato al ricorrente, tramite pec, il verbale “MODELLO BL/B - N° -OMISSIS-” datato 11.07.2023, rilasciato dal Dipartimento di Medicina Legale di Roma, concernente il negato riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità già riconosciuta “SI” dipendente da causa di servizio, unitamente alla contestuale richiesta di equo indennizzo; b. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche sconosciuto, che incida negativamente sulla sfera giuridica del ricorrente. per l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità già riconosciuta “SI” dipendente da causa di servizio, unitamente alla contestuale richiesta di equo indennizzo. per la condanna al pagamento delle somme dovute a seguito dell’accertamento dei propri diritti con ogni accessorio di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione che notificava il verbale medico-legale di diniego del riconoscimento dell'aggravamento dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, con contestuale richiesta di equo indennizzo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione del C.I.A.N. del 2 luglio 2024, con cui gli è stato notificato il verbale del Dipartimento di Medicina Legale di Roma dell'11 luglio 2023, recante il diniego del riconoscimento dell'aggravamento di un'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'aggravamento e all'equo indennizzo, nonché la condanna al pagamento delle somme dovute. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di censura; dà conto soltanto dell'istanza di proroga dei termini della verificazione già disposta.
La decisione
Il TAR accoglie l'istanza di proroga dei termini della verificazione disposta con ordinanza dell'11 marzo 2026, motivata dalla mancata ricezione della comunicazione di tale ordinanza. La verificazione dovrà svolgersi entro quindici giorni dalla notificazione della presente ordinanza a cura del ricorrente o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa; l'amministrazione dovrà fornire la documentazione richiesta dal verificatore. La relazione, corredata dei documenti utili, dovrà essere depositata entro i successivi dieci giorni. Le parti dovranno essere avvertite almeno cinque giorni prima e potranno partecipare con un consulente medico di fiducia. La trattazione è rinviata alla camera di consiglio del 27 gennaio 2027; nessuna decisione è assunta sulla domanda principale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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