Ordinanza n. 16792/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della Delibera n. 16 del CORECOM Molise del 26 maggio 2026, adottata nell’ambito del procedimento GU14/814947/2026, con cui è stato ordinato a Dimensione s.r.l. di liquidare in favore di Cristina De Francesco la somma di € 3.585,00 a titolo di indennizzo per ritardata attivazione del servizio, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; - di ogni altro atto, anche non conosciuto, antecedente ovvero conseguente e successivo se lesivo in volgendo la stessa un provvedimento del Corecom Molise;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del CORECOM Molise che ha ordinato il pagamento di € 3.585,00 a titolo di indennizzo per ritardata attivazione del servizio
Esito
La controversia
Dimensione s.r.l. ha impugnato la delibera del CORECOM Molise adottata nel procedimento GU14/814947/2026. Nel corso del giudizio ha chiesto chiarimenti sulla debenza del contributo unificato, contestando che la controversia fosse soggetta al rito abbreviato previsto dall’art. 119 c.p.a. La questione decisa dall’ordinanza riguarda dunque la qualificazione funzionale degli atti del CORECOM adottati nell’esercizio di funzioni delegate dall’AGCOM e la conseguente applicazione del rito e del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha chiarito che gli atti del CORECOM adottati nell’esercizio delle funzioni delegate dall’AGCOM sono funzionalmente imputabili a quest’ultima. Per coerenza logica e sistematica, tale imputazione rileva anche ai fini dell’applicazione del rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a. e della conseguente debenza del contributo unificato. L’ordinanza non definisce il merito dell’impugnazione della delibera; si limita a dare atto della risposta all’istanza di chiarimenti.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che per evidenti ragioni di coerenza logica e sistematica i provvedimenti del Corecom debbano essere considerati come imputabili ad AGCOM anche ai fini dell’applicazione del rito abbreviato sulla controversia ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. b) del codice e della conseguente debenza del contributo unificato;
I provvedimenti del CORECOM adottati nell’esercizio di funzioni delegate dall’AGCOM sono imputabili a quest’ultima anche ai fini dell’applicazione del rito abbreviato previsto dalla disposizione e della debenza del contributo unificato.
pur essendo incardinato all’interno dell’ordinamento regionale, il CORECOM è sul versante funzionale un organo decentrato dell’Autorità, come confermato sia dall’art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 (il quale, al fine di decentrare sul territorio le funzioni di regolazione e controllo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce che «sono funzionalmente organi dell’Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi») sia dall’art. 2 della legge regionale n. 18 del 2002, secondo cui «[i]l Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell’organizzazione regionale, è organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;
Il CORECOM, pur inserito nell’organizzazione regionale, opera funzionalmente come organo decentrato dell’AGCOM; gli atti adottati nell’esercizio delle funzioni delegate sono perciò imputabili all’Autorità.
pur essendo incardinato all’interno dell’ordinamento regionale, il CORECOM è sul versante funzionale un organo decentrato dell’Autorità, come confermato sia dall’art. 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 (il quale, al fine di decentrare sul territorio le funzioni di regolazione e controllo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce che «sono funzionalmente organi dell’Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi») sia dall’art. 2 della legge regionale n. 18 del 2002, secondo cui «[i]l Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell’organizzazione regionale, è organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;
La norma regionale conferma che il CORECOM, pur inserito nell’organizzazione regionale, è organo funzionale dell’AGCOM; gli atti adottati nell’esercizio delle funzioni delegate sono imputabili all’Autorità.
Massime di principio
- Gli atti dei CORECOM adottati nell’esercizio di funzioni delegate dall’AGCOM, inclusa la definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, sono funzionalmente imputabili all’AGCOM, benché il CORECOM sia inserito nell’organizzazione regionale.
- L’imputazione funzionale dei provvedimenti del CORECOM all’AGCOM rileva anche ai fini dell’applicazione del rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a. e della conseguente debenza del contributo unificato.
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