Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 16809/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del decreto del Questore di Roma del 30 ottobre 2025, notificato il 9 marzo 2026, di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo (carta di soggiorno) n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202605011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Roma di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, notificato il 9 marzo 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L’ordinanza non espone i motivi di annullamento dedotti nel ricorso: dispone invece un incombente istruttorio relativo alla verifica della permanenza dei requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato, in vista della decisione sull’istanza di liquidazione presentata dal difensore. Il ricorrente aveva dichiarato di non aver percepito redditi nel 2025, di aver maturato nello stesso anno un compenso per lavoro svolto in carcere, non ancora percepito, e che i familiari avevano percepito redditi.

La decisione

Il TAR non decide il ricorso contro la revoca del permesso né l’istanza di liquidazione del compenso del difensore. Dispone che il ricorrente, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, depositi una dichiarazione sostitutiva, corredata da un documento d’identità valido e dalle dichiarazioni dei redditi eventualmente presentate o da autodichiarazione, dalla quale risulti che il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non ha superato i limiti previsti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fino alla sentenza che ha definito il giudizio. La trattazione dell’istanza di liquidazione è rinviata alla camera di consiglio del 14 gennaio 2027. Disposto l’oscuramento dei dati identificativi e reddituali.

Norme richiamate

  • art. 79 d.P.R. 115/2002

    l’istanza di gratuito patrocinio contiene, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art.76, nonché l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione;

    L’istanza e la permanenza del beneficio richiedono la dichiarazione delle condizioni reddituali e l’aggiornamento delle variazioni rilevanti intervenute durante il processo.

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    il reddito complessivo imponibile, costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito conseguiti da ogni componente della famiglia (art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002), è stato non superiore ai limiti via via prescritti dalle pertinenti previsioni normative, sopra richiamate, fino alla sentenza che ha definito il giudizio innanzi a questa giurisdizione;

    Per verificare la permanenza dei requisiti reddituali, occorre considerare il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, calcolato sommando i redditi imponibili dei suoi componenti, e accertare il rispetto dei limiti applicabili fino alla definizione del giudizio.

  • art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002

    questo Tribunale è tenuto ad accertare – prima della delibazione sull’istanza di liquidazione di cui in premessa – ai sensi dell’art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115 del 2002, la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fermi restando i successivi controlli da parte delle competenti Autorità

    Prima di liquidare il compenso, il giudice deve verificare la permanenza dei requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato, ferma la competenza dei successivi controlli amministrativi.

  • artt. 47 e 76 d.P.R. 445/2000

    di disporre il deposito di una dichiarazione sostitutiva dell’atto degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 445 del 2000

    La verifica istruttoria delle condizioni reddituali è svolta mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

  • art. 38, comma 3, d.P.R. 445/2000

    debitamente corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del d.P.R. n. 445 del 2000

    La dichiarazione sostitutiva richiesta deve essere corredata dalla copia di un documento d’identità valido.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i relativi dati reddituali.

    A tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, inclusi quelli reddituali.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i relativi dati reddituali.

    La tutela dei dati personali e della dignità della parte giustifica l’oscuramento dei dati identificativi e reddituali.

Massime di principio

  • Prima di pronunciarsi sulla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice verifica la permanenza dei requisiti reddituali del beneficiario, senza pregiudizio per i successivi controlli delle autorità competenti.
  • La verifica della permanenza dei requisiti reddituali considera il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare e le condizioni rilevanti fino alla decisione che definisce il giudizio; il giudice può richiedere una dichiarazione sostitutiva e la documentazione necessaria.
0

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.