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Ordinanza

Ordinanza n. 16802/2026 - Roma, Sezione 4T

Istanza di sostituzione del commissario ad acta nominato con ordinanza n. 22147/24 nel giudizio R.G. 1340/24.

Giustizia amministrativa202401340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva ordinato a Roma Capitale di concludere il procedimento relativo all’istanza di condono edilizio, e richiesta di sostituzione del commissario ad acta nominato per l’esecuzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva ottenuto con sentenza del 17 maggio 2024 l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio di Roma Capitale sull’istanza di condono presentata il 4 agosto 2015 ai sensi dell’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985. Scaduto il termine assegnato all’amministrazione, nel dicembre 2024 era stato nominato un commissario ad acta, cui era stato affidato il compito di definire il procedimento dopo aver valutato la tempestività dell’istanza, il regime applicabile e gli altri presupposti di legge. Il termine dell’incarico, prorogato di 300 giorni, era scaduto il 23 febbraio 2026; secondo la ricorrente, erano stati adottati soltanto due preavvisi di diniego e il commissario avrebbe manifestato un orientamento preconcetto contrario alla domanda, senza valutare le prove offerte. La ricorrente ha quindi chiesto la sostituzione del commissario. Il commissario, nella memoria del 15 ottobre 2026, ha rappresentato impedimenti professionali e personali.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di sostituzione e ha nominato un nuovo commissario ad acta, incaricandolo di completare le attività già indicate e assegnandogli 120 giorni dall’insediamento per adottare il provvedimento espresso. La sostituzione è stata disposta per il tempo trascorso, in assenza di una rituale ulteriore richiesta di proroga, e per gli impedimenti professionali e personali rappresentati dal commissario originario, elementi convergenti nel rischio di ulteriore ritardo nell’esecuzione. Sono stati invece respinti gli addebiti di parzialità: non risultavano evidenze serie e comprovate di prevenzione e il commissario originario aveva ricevuto ampia libertà valutativa. Il TAR ha precisato di non poter decidere in questa sede le contestazioni di merito relative alla tempestività e ai presupposti del condono, già escluse dall’oggetto del giudizio sul silenzio; il nuovo ausiliario conserva ampia libertà di rivalutazione istruttoria. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la fase non ha natura contenziosa. Il compenso del nuovo ausiliario è riservato a successiva liquidazione, su richiesta e dopo l’effettivo espletamento dell’incarico.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 4, c.p.a.

    con incidente di esecuzione ex art. 117, comma 4, c.p.a., la ricorrente, rappresentando che il termine, come prorogato, è scaduto in data 23 febbraio 2026, che ad oggi sono stati adottati soltanto due preavvisi di diniego (oggetto di contestazione nel merito) e che il commissario ad acta nominato “non offra sufficienti garanzie di imparzialità, anche in considerazione del fatto che (…) ha già manifestato (…) un orientamento preconcetto di rigetto, senza valutare nel merito gli elementi probatori forniti” (pag. 7 dell’atto), ne ha chiesto la sostituzione;

    La disposizione è indicata quale base processuale dell’incidente di esecuzione nel quale la parte ha richiesto la sostituzione del commissario ad acta.

  • art. 40, comma 6, l. n. 47/1985

    con sentenza n. 9820 del 17 maggio 2024, la Sezione ha accolto il ricorso proposto da Atlantica Properties S.p.A avverso il silenzio serbato da Roma Capitale sull’istanza di condono prot nr. 0/582793 sot.0, presentata dalla ricorrente in data 4 agosto 2015 ai sensi dell'art. 40, comma 6, l. n. 47/85, assegnando all’amministrazione il termine di 150 giorni per concludere il procedimento, riservandosi la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia;

    La norma identifica la disciplina invocata per l’istanza di condono; la decisione sulla sostituzione del commissario non risolve la questione della tempestività né del regime applicabile alla sanatoria.

Massime di principio

  • La sostituzione del commissario ad acta può essere disposta quando il tempo trascorso, l’assenza di una rituale proroga e gli impedimenti rappresentati dall’ausiliario convergano nel rischio concreto di un ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
  • La sostituzione del commissario per ragioni di tempestività dell’esecuzione non comporta, di per sé, l’accertamento della sua parzialità: gli addebiti di prevenzione richiedono evidenze serie e comprovate.
  • Nella fase esecutiva diretta a dare attuazione a una sentenza sul silenzio, il giudice non può pronunciarsi sulle questioni sostanziali relative ai presupposti e al regime normativo del procedimento quando tali questioni esulano dall’oggetto del giudizio definito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSanatoria e condono edilizio
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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