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Ordinanza

Ordinanza n. 16814/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. a), e ss. c.p.a. della sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 13.2.2026, n. -OMISSIS-, notificata in data 16.2.2026, rimasta inoppugnata e passata in giudicato in data 18.4.2026, con conseguente: a) declaratoria di nullità del foglio -OMISSIS-, trasmesso all’interessato in data 19.5.2026, con il quale la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, in pretesa esecuzione della sentenza, ha nuovamente assegnato il sig. -OMISSIS-presso il Quartier Generale della Marina - Quartgenmarina - di Ancona, nonché di tutti gli altri atti ad esso presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, ivi compresa la nota dello Stato Maggiore della Marina n. -OMISSIS-del 5.5.2026, previa -occorrendo- declaratoria di nullita e/o disapplicazione della Circolare prot. n. -OMISSIS-del 25.7.2023 della Direzione Generale per il Personale Civile, per come modificata in data 31.7.2025, perché adottati in violazione e/o elusione del giudicato; b) prescrizione delle relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione; c) nomina di un commissario ad acta; d) adozione di ogni ulteriore previsione ritenuta idonea e necessaria ex art. 114 c.p.a., ivi compresa la fissazione della somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nonché, in subordine, per l’annullamento del foglio prot. n. -OMISSIS- del 15.5.2026, trasmesso all’interessato in data 19.5.2026, con il quale la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa ha nuovamente assegnato il sig. -OMISSIS-presso il Quartier Generale della Marina - Quartgenmarina - di Ancona e di tutti gli altri atti ad esso presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, ivi compresa -in particolare- la nota dello Stato Maggiore della Marina n. -OMISSIS-del 5.5.2026, previa disapplicazione e/o annullamento della Circolare prot. n. -OMISSIS-del 25.7.2023 della Direzione Generale per il Personale Civile, per come modificata in data 31.7.2025.

Giustizia amministrativa202606678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Conferma dell’assegnazione del dipendente al Quartier Generale della Marina di Ancona, adottata in asserita esecuzione della precedente sentenza del TAR

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio del 13 febbraio 2026, passata in giudicato il 18 aprile 2026, che aveva annullato la precedente assegnazione ad Ancona e imposto all’Amministrazione di rideterminarsi, tenendo conto delle condizioni sanitarie e personali e bilanciando gli interessi coinvolti. Ha chiesto la declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato del nuovo foglio di assegnazione, della nota dello Stato Maggiore della Marina e degli atti connessi; in subordine, l’annullamento. Ha dedotto che l’Amministrazione aveva confermato Ancona senza dare effettiva considerazione alle raccomandazioni mediche di evitare attività comportanti stress psicofisico, alla patologia ansioso-depressiva documentata, alla necessità di proseguire le cure presso la struttura sanitaria di riferimento e all’esigenza di mantenere il legame con il contesto familiare, nonostante la distanza di circa 400 km e la possibile disponibilità di impieghi in Campania. L’Amministrazione ha motivato la conferma richiamando l’esperienza professionale, la compatibilità sanitaria dei profili, le condizioni personali e familiari, la riserva della posizione disponibile a Napoli a una procedura concorsuale e le carenze organiche nazionali.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza né deciso se la nuova assegnazione violi o eluda il giudicato. Ha disposto una verificazione medico-psichiatrica per accertare, previo aggiornamento della valutazione specialistica, se lo stato di salute del ricorrente sia compatibile con l’allontanamento dalla residenza e con il trasferimento o pendolarismo verso una sede distante circa 400 km, e se ciò possa determinare uno stress idoneo a peggiorare con probabilità lo stato clinico. La verificazione è affidata al Collegio Medico Legale della Difesa, che potrà avvalersi di specialisti; l’Amministrazione dovrà fornire la documentazione necessaria, le parti potranno partecipare alle operazioni e nominare consulenti tecnici, e la relazione dovrà essere trasmessa possibilmente entro il 31 dicembre 2026. La causa è rinviata alla pubblica udienza del 3 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.

    per l’ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. a), e ss. c.p.a. della sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 13.2.2026, n. -OMISSIS-

    La disposizione è indicata quale base dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato; l’ordinanza non decide tuttavia la dedotta violazione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    adozione di ogni ulteriore previsione ritenuta idonea e necessaria ex art. 114 c.p.a., ivi compresa la fissazione della somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata dal ricorrente a fondamento delle misure richieste per assicurare l’esecuzione del giudicato; il TAR non si pronuncia su tali richieste con questa ordinanza istruttoria.

  • art. 930 d.lgs. 66/2010

    Con la sentenza n. -OMISSIS-/2026 di questo TAR, per l’ottemperanza della quale il ricorrente oggi agisce, il Collegio ha annullato gli atti impugnati nei limiti di utilità del ricorrente, con dovere dell’Amministrazione di ripronunciarsi nei sensi descritti in motivazione

    La disposizione costituisce il riferimento normativo del transito del militare non idoneo nei ruoli civili; l’ordinanza non ne svolge una distinta interpretazione, ma ricostruisce il giudicato relativo alla successiva assegnazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaMobilità, trasferimenti e comandi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenza

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