Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02511/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito contro una sentenza di patteggiamento. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. di Bolzano che aveva definito il procedimento con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e che lo riguardava per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha censurato la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il reato contestato. La Corte rileva però che, per le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto, la doglianza proposta non rientra tra quelle consentite.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, avverso la quale il ricorso per cassazione è soggetto a limiti speciali.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.

    stabilisce i soli motivi per i quali è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103

    la disciplina del nuovo art. 448, comma 2-bis, si applica alle impugnazioni relative a richieste di applicazione della pena formulate dopo il 3 agosto 2017.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti per il quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • La censura sulla motivazione della decisione non è di per sé proponibile in cassazione contro il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • La disciplina restrittiva dell'impugnazione contro il patteggiamento si applica alle richieste formulate dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.