Sentenza del 14/03/2018 n. 6318 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva revocato i benefici fiscali previsti dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, recuperando le maggiori imposte ipotecaria e di bollo relative a un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria. Secondo l'Ufficio, la clausola che consentiva alla banca di recedere in qualsiasi momento per giustificato motivo era incompatibile con la disciplina agevolativa. In Cassazione, l'Agenzia ha dedotto, principalmente, la nullità della sentenza della Commissione tributaria regionale per motivazione apparente o inesistente, poiché la CTR si era limitata a confermare la decisione di primo grado mediante un rinvio per relationem, senza esaminare le specifiche censure dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo nulla la sentenza della CTR per violazione degli obblighi di motivazione. La motivazione per relationem è stata considerata insufficiente perché non indicava, neppure sinteticamente, le ragioni per cui erano state respinte le argomentazioni dell'Ufficio e non consentiva di ricostruire il thema decidendum e l'iter logico-giuridico della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte non ha deciso definitivamente la questione sostanziale sull'applicabilità dei benefici fiscali, che dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15
Prevede il regime agevolativo fiscale applicabile alle operazioni di finanziamento indicate dalla norma. Nel giudizio originario si discuteva se la clausola contrattuale che riconosceva alla banca la facoltà di recesso per giustificato motivo fosse compatibile con tale regime.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza o del procedimento. È stato invocato per contestare l'assenza di una motivazione effettiva nella sentenza d'appello.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Impongono alla sentenza tributaria, anche d'appello, di esporre gli elementi rilevanti della controversia, le richieste delle parti, la motivazione e il dispositivo. La violazione sussiste quando il giudice d'appello si limita a richiamare la sentenza di primo grado senza confrontarsi con i motivi di gravame.
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Richiede che la motivazione dia conto delle ragioni della decisione. Un semplice rinvio alla motivazione di altra sentenza non è sufficiente se non permette di comprendere l'esame e il rigetto delle specifiche contestazioni.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 3
Richiede l'esposizione sommaria dei fatti di causa nel ricorso per Cassazione. La Corte ha ritenuto rispettato tale requisito, nonostante l'allegazione integrale di atti processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una sentenza d'appello non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado con un generico rinvio per relationem: deve indicare, almeno sinteticamente, i motivi dell'appello e le ragioni per cui li ritiene infondati.
- La motivazione è apparente o insufficiente quando non consente di individuare le questioni esaminate e il percorso logico seguito dal giudice. In tale situazione la sentenza può essere dichiarata nulla e cassata.
- La cassazione per vizio di motivazione non comporta necessariamente la vittoria definitiva sul merito: normalmente la causa viene rinviata a un diverso giudice, che dovrà riesaminare la controversia sostanziale.
- Quando la Corte accoglie un motivo processuale preliminare, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti, senza che ciò implichi una valutazione sul loro fondamento.
- Per valutare la compatibilità di una clausola contrattuale con un'agevolazione fiscale occorre distinguere il profilo sostanziale, relativo ai requisiti dell'agevolazione, dal profilo processuale, relativo alla validità e completezza della motivazione della sentenza.
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