Sentenza del 14/03/2018 n. 1084 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di Registro - Cessione di azienda - Avviso di liquidazione - Valutazione - Avviamento - Studi di settore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore di avviamento di un'azienda ceduta, ai fini della liquidazione dell'imposta di registro. L'Ufficio aveva fondato la propria valutazione sul cosiddetto "listino Fimaa", ossia un listino dei prezzi di immobili e aziende di Milano e Brianza elaborato da un'associazione di mediatori. Il contribuente ha contestato l'idoneità di tale criterio, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare il criterio legale previsto dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. 460/1996, fornendo una motivazione specifica e circostanziata.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima, poiché, in tema di cessione d'azienda, la valutazione dell'avviamento deve essere effettuata applicando il criterio legale previsto dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. 460/1996. Il semplice richiamo al listino Fimaa non è sufficiente, essendo un parametro generico e non adeguatamente specifico rispetto all'azienda concreta. L'avviso di liquidazione risulta quindi nullo per difetto del criterio legale e di una motivazione idonea.
Norme richiamate
Art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1996
La disposizione individua il criterio legale da utilizzare per la determinazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro sulla cessione d'azienda. L'Ufficio deve applicarlo e motivare la valutazione in modo concreto e verificabile.
Massime di principio
- Nella valutazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione non può fondarsi esclusivamente su parametri generici, listini di mercato o valori medi elaborati da soggetti privati.
- L'Ufficio deve applicare il criterio previsto dalla legge e rapportarlo alle caratteristiche specifiche dell'azienda ceduta, illustrando gli elementi utilizzati per la quantificazione.
- Un avviso di liquidazione privo di una motivazione concreta, circostanziata e conforme al criterio legale può essere dichiarato nullo o annullato.
- Il contribuente può contestare la maggiore imposta dimostrando che la stima dell'avviamento si basa su un parametro non previsto dalla legge, non specifico o non adeguatamente giustificato.
- Un listino o una quotazione di mercato può eventualmente avere valore meramente indiziario, ma non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa tributaria senza ulteriori elementi riferiti all'azienda oggetto della cessione.
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