Sentenza del 14/03/2018 n. 875 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
TRIBUTI LOCALI - TARSU - Affidamento in gestione a privato di un bene comunale - Contratto - Esenzione pagamento tributi locali - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità di una clausola contrattuale contenuta nell'affidamento a un privato della gestione di un bene comunale. Tale clausola prevedeva, in favore del Comune concedente o del gestore, una deroga al pagamento dei tributi locali, in particolare della TARSU. Il punto centrale era stabilire se un contratto stipulato con un'amministrazione pubblica potesse validamente prevedere esenzioni o esclusioni dall'obbligo tributario.
La decisione
La pretesa esenzione è stata esclusa. Il principio generale secondo cui nei contratti con le amministrazioni pubbliche non possono essere convenute esenzioni da imposte e tasse, previsto per i tributi erariali dall'art. 49 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è stato ritenuto applicabile anche ai tributi locali. Pertanto, il contratto di affidamento della gestione del bene comunale non poteva validamente derogare all'obbligo di pagamento della TARSU o di altri tributi locali. La posizione dell'ente impositore è quindi risultata prevalente.
Norme richiamate
Art. 49 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827
Nei contratti stipulati con le amministrazioni statali non possono convenirsi esenzioni da imposte e tasse.
Il divieto di introdurre mediante contratto esenzioni da imposte e tasse, pur previsto per i tributi erariali, esprime un principio generale applicabile anche ai tributi locali. Le parti di un contratto con una pubblica amministrazione non possono quindi disapplicare o derogare agli obblighi tributari previsti dalla legge.
Massime di principio
- Un contratto stipulato con un Comune o con altra pubblica amministrazione non può, di regola, creare esenzioni tributarie se tali esenzioni non sono previste dalla legge.
- L'eventuale clausola contrattuale che esclude il pagamento di tributi locali, come la TARSU, è inefficace quando contrasta con la disciplina tributaria applicabile.
- La concessione o l'affidamento in gestione di un bene comunale a un privato non determina automaticamente l'esenzione dai tributi connessi all'utilizzo o alla gestione del bene.
- Gli obblighi tributari devono essere valutati sulla base della legge e dei presupposti impositivi, non sulla base delle sole pattuizioni contenute nel contratto di affidamento.
- Anche quando il Comune è parte del contratto, non può disporre convenzionalmente di un tributo locale salvo che una specifica norma gli attribuisca tale potere.
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