Sentenza del 14/03/2018 n. 1081 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Notifica - Questioni preliminari - Avviso di accertamento - Nullità - Società - Cancellazione - Estinzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità o nullità dell'avviso di accertamento notificato in relazione a una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta. Il punto centrale era stabilire se l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione della società nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, potesse applicarsi anche alle cancellazioni avvenute prima dell'entrata in vigore della norma.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 opera sul piano sostanziale e non su quello processuale o procedurale. Di conseguenza, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione è applicabile esclusivamente alle società la cui richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia stata presentata dopo il 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto. Per le cancellazioni anteriori non è possibile applicare retroattivamente tale disposizione. Il testo fornito non indica espressamente quale parte abbia ottenuto l'accoglimento finale né il dispositivo completo.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società
La norma ha natura sostanziale e non procedurale; pertanto non può applicarsi retroattivamente alle società cancellate prima della sua entrata in vigore. Il differimento opera solo quando la richiesta di cancellazione è successiva al 13 dicembre 2014.
Art. 11 delle Preleggi
La legge, salvo diversa previsione, dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Tale principio conferma l'impossibilità di applicare il differimento quinquennale a cancellazioni anteriori.
Art. 3, comma 1, della legge n. 212/2000
Lo Statuto dei diritti del contribuente rafforza il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, salvo specifiche deroghe non ravvisate nella disciplina esaminata.
Cassazione, sentenze n. 6743/2015 e n. 18385/2015
I precedenti confermano che l'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 incide sugli effetti sostanziali dell'estinzione della società e non introduce una semplice disciplina dei termini processuali o delle procedure di accertamento e riscossione.
Massime di principio
- Quando una società è cancellata dal registro delle imprese, occorre verificare anzitutto la data di presentazione della richiesta di cancellazione.
- Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 si applica solo alle cancellazioni richieste dopo il 13 dicembre 2014.
- Una norma che incide sostanzialmente sugli effetti dell'estinzione societaria non può essere applicata retroattivamente solo perché riguarda accertamento o riscossione tributaria.
- Per le cancellazioni anteriori al 13 dicembre 2014, la notificazione di atti alla società estinta deve essere valutata secondo la disciplina vigente all'epoca, senza utilizzare il differimento quinquennale introdotto dal d.lgs. n. 175/2014.
- La qualificazione di una disposizione come sostanziale o processuale è decisiva: le norme sostanziali, in assenza di una chiara previsione legislativa, non si applicano a fatti estintivi già verificatisi.
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