Sentenza del 14/03/2018 n. 1083 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Cessione di bene immateriale - Accertamento - Avviamento - Riqualificazione - Attività di distribuzione - Lista clienti - Perdite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale del trasferimento di una "lista clienti" dalla società controllata alla società controllante. La questione centrale è stabilire se tale lista costituisca un bene immateriale dotato di autonomo valore economico e se il suo trasferimento debba essere riqualificato come cessione onerosa di avviamento, con conseguente valorizzazione ai fini IRES. Il valore può essere determinato considerando i ricavi delle società controllate nel periodo interessato e applicando un indice medio di redditività (ROS, Return On Sales) riferito ad aziende dello stesso settore, purché il criterio sia coerente e supportato dalla dottrina aziendalistica.
La decisione
La lista clienti è stata qualificata come un rilevante asset patrimoniale, suscettibile di valutazione economica e di trasferimento negoziale. Il trasferimento dalla controllata alla controllante è stato quindi considerato un trasferimento di avviamento avvenuto a titolo oneroso e valorizzabile fiscalmente mediante un criterio fondato sui ricavi e sul ROS medio di imprese comparabili. Il testo non indica espressamente l'esito formale del giudizio né identifica le parti, ma il principio affermato è favorevole alla legittimità della riqualificazione e della valorizzazione operata nell'accertamento.
Norme richiamate
IRES
Il trasferimento oneroso di un bene immateriale o dell'avviamento può generare componenti reddituali rilevanti ai fini dell'imposizione sul reddito delle società.
Cassazione, sentenza n. 29422/2017
La lista clienti può costituire un bene immateriale autonomo, dotato di valore economico e suscettibile di trasferimento negoziale.
Massime di principio
- Una lista clienti organizzata e utilizzabile nell'attività d'impresa può essere considerata un asset immateriale autonomo, anche se non coincide formalmente con un marchio o con un brevetto.
- Il trasferimento infragruppo di una lista clienti non è necessariamente neutrale o gratuito: in assenza di elementi contrari può essere riqualificato come cessione onerosa di avviamento.
- La valorizzazione fiscale può fondarsi su metodi reddituali o comparativi, come l'applicazione del ROS medio di imprese comparabili ai ricavi collegati alla clientela trasferita.
- Il metodo di stima deve essere coerente, verificabile e adeguatamente motivato, con riferimento a dati contabili e a criteri riconosciuti dalla dottrina aziendalistica.
- Le perdite della società cedente o controllata non escludono automaticamente l'esistenza di un valore economico della clientela o dell'avviamento: occorre valutare la capacità prospettica e concreta dell'asset di produrre ricavi.
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