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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17019/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito entro il termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c., rilevando il vizio d'ufficio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controricorrente)

La controversia

Il ricorrente ha notificato ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo, ma non risulta aver depositato il ricorso in cancelleria entro il termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. La controparte ha resistito con controricorso. La Corte ha rilevato d'ufficio la mancata iscrizione a ruolo nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, ritenendo che tale omissione comporti l'improcedibilità del ricorso e che la costituzione del controricorrente non sani il vizio. Per questa ragione non è stato esaminato il merito dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    termine di venti giorni dalla data di notificazione

    Il termine per il deposito del ricorso per cassazione è perentorio; il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio, e non sanata dalla costituzione del controricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di sussistenza dei presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c. costituisce un adempimento perentorio: la sua omissione comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per mancato deposito del ricorso in cassazione è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla sola proposizione del controricorso o dalla costituzione della parte resistente.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, il ricorrente soccombente deve essere condannato alle spese del giudizio di legittimità e può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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