Sentenza n. 1439/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale recante l’elenco degli interventi ammessi e non ammessi al cofinanziamento per strutture residenziali universitarie, nella parte relativa all’esclusione della cooperativa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa aveva partecipato alla procedura disciplinata dal d.m. MUR n. 1257/2021 per il cofinanziamento statale di interventi destinati ad alloggi e residenze per studenti universitari. Era stata esclusa perché, secondo la Commissione giudicatrice, il suo statuto non prevedeva tra gli scopi la costruzione e/o gestione di strutture residenziali universitarie, requisito previsto dall’art. 3, comma 1, lett. h), del d.m. n. 1257/2021. In appello ha dedotto, anzitutto, l’erroneità della valutazione del requisito statutario, sostenendo che la domanda e la relazione tecnico-illustrativa dimostrassero la propria qualificazione come cooperativa di studenti con finalità di costruzione e gestione di strutture edilizie universitarie. Ha inoltre contestato la lettura riduttiva dello statuto, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’errore nei presupposti. Con un ulteriore motivo ha lamentato la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, delle garanzie partecipative e degli artt. 24, 42 e 97 Cost., per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il Ministero ha riproposto l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, sostenendo che il termine decorresse dalla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del MUR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso introduttivo: la pubblicazione sul sito del Ministero aveva consentito alla cooperativa di presentare tempestivamente un’istanza di accesso il 28 novembre 2023; gli atti della Commissione erano stati ostesi il 21 dicembre 2023 e il ricorso era stato notificato l’11 gennaio 2024. Poiché i motivi di impugnazione dipendevano dalla conoscenza degli atti acquisiti mediante accesso, il termine decadenziale era posticipato secondo il criterio della dilazione temporale. Nel merito, il giudice ha ritenuto che l’art. 3, comma 1, lett. h), del d.m. n. 1257/2021 richiedesse cumulativamente che lo statuto prevedesse sia la costruzione e/o gestione di immobili sia la destinazione dell’attività a studenti universitari. Lo statuto prodotto con la domanda richiamava genericamente il soddisfacimento dei bisogni abitativi, la costruzione o acquisizione di edifici e la promozione di nuove forme dell’abitare a favore di studenti, anziani o altre categorie, ma non conteneva un’espressa e inequivoca previsione relativa alla costruzione o gestione di strutture residenziali universitarie a favore di studenti universitari. Una versione statutaria successiva, più specifica, non era quella depositata con la domanda e non poteva essere valorizzata in favore della cooperativa, in applicazione del principio di autoresponsabilità e della par condicio tra partecipanti. È stata inoltre esclusa la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché la procedura di erogazione di contributi pubblici, aperta a una pluralità di partecipanti e caratterizzata da risorse limitate, è assimilabile a una procedura concorsuale, nella quale il preavviso di rigetto non trova applicazione. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. h), d.m. MUR n. 1257/2021
cooperative di studenti, costituite ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del Codice civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie
La disposizione individua tassativamente i soggetti legittimati a chiedere il cofinanziamento e impone che lo statuto preveda in modo espresso sia la costruzione e/o gestione di immobili sia la destinazione dell’attività a studenti universitari.
art. 3, comma 2, d.m. MUR n. 1257/2021
Richiamato in collegamento con l’art. 3, comma 1, lett. h), per valutare il possesso del requisito soggettivo e statutario richiesto dal bando.
art. 6, comma 4, lett. a) e b), d.m. MUR n. 1257/2021
Richiamato con riferimento alla documentazione progettuale e alla relazione tecnico-illustrativa presentate nella procedura di cofinanziamento.
Il preavviso di rigetto non si applica alle procedure concorsuali e alle procedure di erogazione di contributi pubblici assimilabili a procedure selettive aperte a una pluralità di partecipanti.
Richiamato per la riproposizione in appello dell’eccezione preliminare assorbita dal giudice di primo grado.
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato ai fini dei principi sulla decorrenza del termine di impugnazione dalla pubblicazione generalizzata e sulla successiva dilazione temporale quando i motivi dipendono dalla tempestiva acquisizione di documenti mediante accesso.
Massime di principio
- Nelle procedure di cofinanziamento pubblico aperte a una pluralità di partecipanti, quando il bando individua tassativamente i soggetti ammissibili, il requisito soggettivo deve risultare in modo espresso e inequivoco dalla documentazione richiesta e non può essere ricavato da formulazioni statutarie generiche o equivoche.
- Per qualificare una cooperativa come soggetto ammesso al cofinanziamento destinato a strutture residenziali universitarie, lo statuto deve prevedere sia la costruzione e/o gestione di immobili sia la specifica destinazione dell’attività a studenti universitari; il riferimento generico ai bisogni abitativi o a una pluralità indistinta di categorie non è sufficiente.
- Nelle procedure selettive, il principio di autoresponsabilità impone al partecipante di produrre la versione corretta e completa dello statuto e degli altri documenti rilevanti entro il termine previsto; l’amministrazione non è tenuta a valorizzare modifiche o formulazioni più favorevoli non contenute nella documentazione effettivamente presentata, anche per preservare la par condicio.
- L’art. 10-bis l. n. 241/1990 non si applica alle procedure di erogazione di contributi pubblici assimilabili a procedure concorsuali, caratterizzate dalla partecipazione plurima, da requisiti predeterminati dal bando e dalla limitatezza delle risorse disponibili.
- Quando il ricorrente presenta tempestivamente un’istanza di accesso e i motivi di impugnazione dipendono dalla conoscenza degli atti ostesi, il termine decadenziale per ricorrere può essere posticipato secondo il criterio della dilazione temporale; la decorrenza non resta invece differita per vizi immediatamente percepibili dall’atto pubblicato.
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