Cassazione Penale, Sentenza n. 20014/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Pescara che l'aveva dichiarata colpevole della contravvenzione per somministrazione fraudolenta di lavoro (art. 38-bis d.lgs. n.81/2015), contestando: motivazione apodittica del Tribunale; mancata verifica della liceità del contratto d'appalto e della sua eventuale dissimulazione; assenza di accertamento del contratto collettivo applicabile e della misura dell'eventuale omissione contributiva; generica indicazione di riduzione retributiva senza quantificazione di importi e orari; erronea qualificazione come illecita di una eterointegrazione orale; deduzioni circa invalidità del contratto di appalto tratte per congetture; mancata prova di somministrazione da parte della società terza; e, infine, assenza del dolo perché la ricorrente si sarebbe affidata a consulenti e avrebbe agito in buona fede (anche avendo querelato la M&G Service s.r.l.).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara in diversa persona fisica. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale come carente e generica: mancava l'indicazione delle norme inderogabili di legge o di contratto collettivo ritenute violate, mancava la specificazione degli importi (le fatture sono richiamate senza indicazione degli importi) e degli orari di lavoro necessari per valutare la congruità del trattamento retributivo, e non è stato dimostrato il concorso della ricorrente nelle omissioni contributive attribuite alla M&G.
Norme richiamate
art. 38-bis, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
art. 38-bis, d. Igs. 15 giugno 2015, n. 81
La norma è stata richiamata come norma ratione temporis applicabile alla fattispecie di somministrazione fraudolenta; la Corte ha comunque evidenziato che per affermare la responsabilità occorre specificare quali prescrizioni inderogabili siano state eluse e dimostrare concretamente la lesione della posizione retributiva/contributiva del lavoratore
art. 18, comma 5-ter, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (norma oggi sanzionatoria della fattispecie)
art. 18, comma 5-ter, d. Igs. 10 settembre 2003, n. 276, così novellato dal d.l. 2 marzo 2024, n. 19
La Corte richiama che la fattispecie è oggi punita da questa norma; ne ricava il principio che la somministrazione finalizzata ad eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo è sanzionata sia per il somministratore sia per l'utilizzatore, e che la prova dell'elusione richiede elementi concreti e specifici
obblighi di denuncia retributiva e contributiva (riferimento fattuale a INPS)
La Corte osserva che le omissioni (mancata denuncia INPS, mancata liquidazione TFR) sono state contestate nelle risultanze relative alla M&G ma non è stato dimostrato il concorso della ricorrente; pertanto per imputare responsabilità occorre prova del ruolo attivo e della partecipazione alle omissioni
Massime di principio
- Per affermare la somministrazione fraudolenta è necessario dimostrare non solo l'apparente appalto/fittizietà del rapporto, ma indicare esattamente quali norme inderogabili di legge o di contratto collettivo sono state eluse
- Le differenze tra compensi contrattuali e fatture, da sole e senza specificazione di importi e orari, non sono prove sufficienti: occorre quantificare la differenza retributiva e collegarla alle norme violate
- Deve emergere il concorso dell'imputato nelle omissioni contributive (es. mancata denuncia all'INPS); attribuire le omissioni esclusivamente a terzi non basta per la condanna
- La prova dell'elemento soggettivo richiede più che la semplice affermazione di buona fede: tuttavia l'affidamento professionale a consulenti e l'assenza di elementi che dimostrino la volontà di eludere norme possono incidere sul giudizio di colpevolezza
- In giudizio di merito la motivazione deve fornire riferimenti normativi precisi e dati concreti (importi, orari, documenti probatori) per rendere comprensibile il percorso logico-giuridico che porta alla condanna
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