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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35259/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra una rapina aggravata commessa il 21 aprile 2015, oggetto di sentenza del Tribunale di Tivoli del 13 maggio 2015, irrevocabile il 6 ottobre 2020, e il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commesso il 5 marzo 2019, oggetto di sentenza del Tribunale di Roma del 3 luglio 2019, irrevocabile il 3 marzo 2023. Il ricorso per cassazione censurava, per violazione di legge e vizio di motivazione, la valutazione dello stato di tossicodipendenza e l’esame asseritamente atomistico degli indici della continuazione. Sosteneva che la tossicodipendenza fosse dimostrata anche dall’ammissione presso una comunità di recupero per un programma riabilitativo e che la dipendenza costituisse il fattore unificante: prima la rapina sarebbe stata commessa per procurarsi denaro, poi lo spaccio per ottenere la sostanza. Contestava inoltre che la distanza temporale e l’eterogeneità dei reati fossero state considerate ostative senza una valutazione complessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze sono manifestamente infondate e, in parte, sollecitano una lettura alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità. Ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva motivato considerando le condotte distanti circa quattro anni, commesse in luoghi diversi e prive di collegamento, e aveva comunque valutato la tossicodipendenza, ritenendola non sufficiente a superare tali elementi e a dimostrare l’unicità del disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione del 24 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Il Giudice dell'esecuzione ha negato l'unicità del disegno criminoso attribuendo valore assoluto e ostativo alla distanza temporale e all'eterogeneità dei reati, senza procedere ad una valutazione complessiva degli indici alla luce del fattore unificante dello stato di tossicodipendenza.

    La continuazione richiede l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso sulla base di una valutazione complessiva degli elementi concreti. Nel caso esaminato, la tossicodipendenza non ha prevalso sulla distanza di circa quattro anni, sulla diversità dei luoghi e sull’assenza di collegamento tra gli episodi.

  • art. 616 c.p.p.

    Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione presuppone una valutazione complessiva degli indici concreti diretta ad accertare l’unicità del disegno criminoso; la tossicodipendenza, pur accertata, non determina da sola tale riconoscimento.
  • La significativa distanza temporale tra i reati, la loro commissione in luoghi diversi e l’assenza di un collegamento concreto possono fondare il diniego della continuazione anche quando sia dedotto un fattore comune, quale la tossicodipendenza.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, è manifestamente infondato o mira a ottenere una lettura alternativa dei fatti e degli indici già valutati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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