Cassazione Civile, Ordinanza n. 21894/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il difensore ha impugnato l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile e infondata l’opposizione proposta contro il provvedimento del giudice di pace. In concreto, il giudice di pace, nell’ambito di un procedimento penale definito con assoluzione degli imputati, aveva rigettato la richiesta di liquidazione del compenso del difensore della persona offesa costituita parte civile, valorizzando la non veridicità delle dichiarazioni rese in querela e ritenendo che la parte avesse agito con consapevolezza della divergenza tra i fatti narrati e quelli effettivi. Il Tribunale ha qualificato tale statuizione come sostanziale revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ha ritenuto che la relativa contestazione spettasse solo alla parte ammessa e non al difensore. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 82, 84, 112 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che la revoca richiedesse un decreto motivato e che, mancando tale forma, fosse erronea la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per difetto di legittimazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 136, comma 2, e 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che il Tribunale avesse applicato una norma operante per il processo civile a una vicenda relativa a processo penale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la revoca del patrocinio può essere contenuta anche in un provvedimento diverso dal decreto, purché ne emerga il contenuto sostanziale; nel caso concreto il giudice di merito aveva correttamente ravvisato una revoca implicita dell’ammissione al beneficio. Ha inoltre affermato che la legittimazione a impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza o di revoca del patrocinio spetta soltanto alla parte ammessa al beneficio, non al difensore, il quale può agire solo per la liquidazione del compenso finché il beneficio permane. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto contro argomentazioni sul merito svolte dal Tribunale solo ad abundantiam dopo la declaratoria di inammissibilità, con assenza di interesse a impugnarle. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con statuizione anche sull’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla legittimazione del difensore a chiedere la liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla forma e sugli effetti del provvedimento di revoca.
Indicato come disciplina delle condizioni per la revoca nel processo penale; il ricorrente sosteneva che dovesse trovare applicazione questa norma e non l’art. 136.
La Corte ha richiamato la norma sul presupposto del dolo o colpa grave quale causa di revoca, ma ha ritenuto non censurabile in questa sede la qualificazione sostanziale operata dal giudice di merito.
Indicato come rimedio ordinario di opposizione avverso i provvedimenti in tema di patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato solo per descrivere l’esito assolutorio del procedimento penale a monte.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio può essere desunta dal contenuto sostanziale di un provvedimento decisorio anche se non adottato in forma di separato decreto, e il regime impugnatorio resta quello dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
- La legittimazione a impugnare il rigetto dell’ammissione o la revoca del patrocinio spetta esclusivamente alla parte che del beneficio intende avvalersi o che lo ha perduto; il difensore non è legittimato a contestare tale statuizione, salvo che il beneficio sia ancora in essere e la doglianza riguardi la liquidazione del compenso.
- Quando il giudice di merito declina l’esame del merito per ragioni pregiudiziali, le eventuali ulteriori argomentazioni di merito svolte ad abundantiam non sono autonomamente censurabili se la statuizione pregiudiziale non viene utilmente impugnata.
- L’impugnazione deve investire la reale ratio decidendi del provvedimento e non argomentazioni eccedenti o prive di autonoma efficacia decisoria; in difetto di interesse, le censure rivolte al merito sono inammissibili.
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