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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26914/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma di condanna per più episodi di truffa (capi A–F). Deduceva: 1) violazione di legge e mancata acquisizione di prova decisiva (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.), in particolare mancata audizione del teste Granatiero e errata valorizzazione della deposizione del maresciallo Bonfardino; preclusione di termini a difesa con ord. 03/04/2017; 2) violazione di legge per errata applicazione della recidiva e diniego della prevalenza delle attenuanti generiche (art. 99 c.p.), con contestazione suppletiva della recidiva dopo la prescrizione di alcuni reati; 3) vizio di motivazione per travisamento del fatto e delle prove in relazione al ruolo svolto (semplice impiegato privo di poteri decisionali); 4) mancato rispetto del principio "oltre ogni ragionevole dubbio" nella valutazione probatoria.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Rigettati i motivi attinenti a prova, travisamento e dubbio ragionevole. Accolto il motivo relativo alla prescrizione in relazione ai capi A), C), D), E) ed F): tali reati risultavano estinti per prescrizione al momento della contestazione suppletiva che aveva introdotto la recidiva aggravante, per cui la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per questi capi. Quanto al capo B) (truffa del 31/12/2013) la prescrizione non era maturata; la sentenza è stata annullata solo in relazione al trattamento sanzionatorio di tale capo e rinviata per nuovo giudizio su quella questione ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari. Resta ferma la condanna al risarcimento dei danni alla ASL Foggia pronunciata in appello. Rigettata la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle censure proponibili in cassazione (lett. b) violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva; lett. c) violazione di legge in generale; lett. e) vizio di motivazione/travisamento della prova). La Corte le usa per delimitare i profili di critica ammissibili in cassazione.

  • art. 495, co.2 e art. 498, co.2 cod. proc. pen.

    Norme relative all'acquisizione e richiamo di prove nel giudizio di appello e al diritto di difesa. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato le prove richieste né dimostrato la loro decisività.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la valutazione della recidiva è orientata a rilevare una perdurante inclinazione al delitto e non è mera conteggiabilità di precedenti. La Corte ha sottolineato che la recidiva può essere valutata diversamente rispetto a giudizi precedenti a seconda del rapporto tra precedenti e fatto in esame.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: utilizzata per determinare i termini di estinzione dei reati contestati e verificare se, al momento della contestazione suppletiva, i reati fossero già estinti.

  • art. 161 cod. pen.

    Norma che dispone aumenti della pena (es. per recidiva); rilevante qui per il calcolo del termine prescrizionale quando la pena edittale è stata aumentata.

  • Sez. U., sent. n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819

    "E' ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito"

    Principio che consente di proporre in Cassazione il motivo relativo alla prescrizione anche con un unico motivo; richiamato per fondare la censura sulla estinzione per prescrizione.

  • Sez. U., sent. n. 49935 del 28/09/2023, Rv. 285517

    "Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato"

    Principio recente applicato nel caso: se la contestazione della recidiva aggravante avviene dopo che il termine di prescrizione originario è maturato, l'aumento di pena per la recidiva non incide sul computo del tempo necessario alla prescrizione; ciò determina l'annullamento senza rinvio per i reati già estinti.

  • Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018 (giurisprudenza)

    Richiama il criterio secondo cui la mancata rinnovazione di istruttoria in appello è censurabile in Cassazione solo se nella motivazione di appello emergono lacune o illogicità di decisiva rilevanza evitabili con l'assunzione delle prove omesse.

  • Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 e Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022 (giurisprudenza)

    Principi su travisamento della prova: il vizio dedotto in Cassazione è ammissibile quando il dato probatorio contestato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado; altrimenti la censura è inammissibile se non specificata.

  • Sez. n. 24619 del 02/07/2020 e Sez.4, n. 10022 del 06/02/2025 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata per negare la liquidazione delle spese di rappresentanza alla parte civile in Cassazione se questa non ha svolto attività processuale rilevante e utile al decidere.

Massime di principio

  • La contestazione suppletiva di un'aggravante (es. recidiva qualificata) dopo che è maturata la prescrizione del reato originariamente contestato non può essere utilizzata per aumentare il termine prescrizionale: se ciò è avvenuto, i capi già prescritti vanno annullati senza rinvio alla luce della giurisprudenza di legittimità.
  • L'annullamento per prescrizione della responsabilità penale non preclude automaticamente l'accertamento della responsabilità ai fini civilistici: il giudice civile può ritenere provata la responsabilità e confermare il risarcimento anche se alcuni capi penali sono stati estinti per prescrizione.
  • Per censurare in Cassazione la mancata acquisizione o valutazione di determinate prove in appello è necessario indicare con precisione quali lacune motivazionali sarebbero state colmate dalla prova omessa e dimostrarne la presumibile incidenza decisiva; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se il dato probatorio contestato è stato per la prima volta oggetto di valutazione nella motivazione di secondo grado o se emerge una palese illogicità: non è sufficiente chiedere una diversa valutazione degli stessi elementi già motivati.
  • Chi invoca il principio "oltre ogni ragionevole dubbio" in cassazione deve prospettare, con riferimenti ai dati acquisiti nel processo, alternative concrete e sostenibili; argomentazioni ipotetiche o congetturali non bastano a far cadere la motivazione del giudice di merito.
  • La richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in Cassazione da parte della parte civile può essere rigettata se non risulta che la parte abbia effettivamente svolto attività utile ai fini decisori nel giudizio di legittimità.

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