Cassazione Penale, Ordinanza n. 20307/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna per evasione. L'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) difetto dell'elemento soggettivo, perché al momento della scarcerazione non gli sarebbe stato notificato il verbale di sottoposizione agli arresti domiciliari in altro procedimento; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che mancasse la prova della gravità della condotta. La Corte rilevava che il primo motivo era manifestamente infondato e generico, poiché la Corte d'appello aveva accertato la regolare notifica della sostituzione della misura e, anche alla luce dei plurimi procedimenti pendenti, aveva desunto correttamente il dolo. Quanto al secondo motivo, la Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità valorizzando il fatto che l'imputato, dopo la scarcerazione, non si era affatto recato presso l'abitazione in cui doveva eseguire gli arresti domiciliari, ritenendo quindi il disvalore del fatto incompatibile con le ipotesi di minima offensività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo sul dolo, perché la notifica della sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari era stata correttamente effettuata e la motivazione della Corte territoriale consentiva di desumere la consapevolezza dell'obbligo. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, perché la condotta non era riconducibile a un episodio di minima offensività: l'imputato non si era recato affatto al domicilio imposto dalla misura. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di evasione è ritenuto integrato in presenza della consapevole sottrazione alla misura cautelare o detentiva; nel caso concreto la Corte ha valorizzato la regolare notifica della misura e il comportamento omissivo dell'imputato per affermare la sussistenza del dolo.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta non presentava caratteri di minima offensività: l'imputato non si era recato affatto presso il domicilio imposto dagli arresti domiciliari.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di evasione, la consapevolezza dell'obbligo di sottoporsi alla misura può essere desunta dalla regolare notifica del provvedimento e dal contesto procedimentale dell'interessato; non è sufficiente una deduzione meramente assertiva del difetto di notifica se la motivazione di merito ha già accertato il contrario.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con condotte che non si risolvano in una mera violazione episodica o marginale della misura, ma esprimano un completo sottrarsi all'obbligo di esecuzione della stessa.
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso sono inammissibili quando ripropongono contestazioni generiche o già adeguatamente disattese dalla sentenza impugnata, senza un effettivo confronto con la motivazione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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