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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22257/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda nasce dalla liquidazione del compenso spettante a un difensore d'ufficio per l'attività svolta in un procedimento penale. Il compenso era stato determinato in misura inferiore a quella richiesta, applicando i minimi tabellari e, successivamente, la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis del D.P.R. 115/2002. L'avvocata ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione, ma il Tribunale ha confermato la misura liquidata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 106-bis e 116 D.P.R. 115/2002, 1 e ss. D.M. 55/2014 e 9 L. 27/2012, perché il Tribunale avrebbe illegittimamente liquidato un importo inferiore ai minimi tabellari, cumulando erroneamente la riduzione ai parametri medi con l'ulteriore decurtazione di un terzo, e attribuendo rilievo al protocollo d'intesa con il Consiglio dell'ordine; (2) vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere il Tribunale spiegato adeguatamente le ragioni dell'applicazione dei minimi tabellari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la liquidazione effettuata, osservando che l'importo era il risultato della combinazione tra il criterio dei minimi tabellari e la successiva riduzione di un terzo ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nelle liquidazioni in materia di patrocinio/difesa a spese dello Stato e nelle fattispecie assimilate, il compenso non può superare il valore medio della tariffa e non può essere ridotto sotto il minimo, ma la successiva applicazione della riduzione speciale prevista dalla legge è ammissibile. Ha inoltre ritenuto insussistente il vizio di motivazione, perché il Tribunale aveva dato conto che era stata la stessa difensora a chiedere l'applicazione dei minimi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, la riduzione speciale prevista dall'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 può essere applicata anche quando la base di calcolo sia determinata ai minimi tabellari, senza che ciò integri violazione del minimo tariffario.
  • La disciplina speciale sui compensi del difensore d'ufficio consente un sacrificio contenuto delle aspettative economiche del professionista, purché il compenso non sia meramente simbolico e resti collegato alla natura, al contenuto e al pregio dell'attività svolta.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice di merito indica in modo comprensibile il criterio seguito per la liquidazione, anche se la parte non condivide l'esito economico della valutazione.
  • La richiesta della parte stessa di applicare i minimi tabellari può costituire base logica sufficiente per ritenere motivata la liquidazione effettuata su quel parametro.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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