Cassazione Civile, Ordinanza n. 22257/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce dalla liquidazione del compenso spettante a un difensore d'ufficio per l'attività svolta in un procedimento penale. Il compenso era stato determinato in misura inferiore a quella richiesta, applicando i minimi tabellari e, successivamente, la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis del D.P.R. 115/2002. L'avvocata ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione, ma il Tribunale ha confermato la misura liquidata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 106-bis e 116 D.P.R. 115/2002, 1 e ss. D.M. 55/2014 e 9 L. 27/2012, perché il Tribunale avrebbe illegittimamente liquidato un importo inferiore ai minimi tabellari, cumulando erroneamente la riduzione ai parametri medi con l'ulteriore decurtazione di un terzo, e attribuendo rilievo al protocollo d'intesa con il Consiglio dell'ordine; (2) vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere il Tribunale spiegato adeguatamente le ragioni dell'applicazione dei minimi tabellari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la liquidazione effettuata, osservando che l'importo era il risultato della combinazione tra il criterio dei minimi tabellari e la successiva riduzione di un terzo ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nelle liquidazioni in materia di patrocinio/difesa a spese dello Stato e nelle fattispecie assimilate, il compenso non può superare il valore medio della tariffa e non può essere ridotto sotto il minimo, ma la successiva applicazione della riduzione speciale prevista dalla legge è ammissibile. Ha inoltre ritenuto insussistente il vizio di motivazione, perché il Tribunale aveva dato conto che era stata la stessa difensora a chiedere l'applicazione dei minimi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione difensiva del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato nel contesto della disciplina della liquidazione dei compensi nei procedimenti di patrocinio/difesa a spese dello Stato e assimilati
prevede una riduzione di un terzo applicabile alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio; la Corte ne afferma la compatibilità con i minimi tabellari
richiamato insieme alle altre norme sulla liquidazione dei compensi
invocato dalla ricorrente sui parametri professionali, ma ritenuto non utile a escludere la decurtazione speciale
richiamato dalla ricorrente in tema di parametri/compensi professionali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione, escluso perché il Tribunale aveva indicato la ragione della liquidazione
base del procedimento camerale in Cassazione
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per la definizione camerale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
impone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso del difensore d'ufficio, la riduzione speciale prevista dall'art. 106-bis D.P.R. 115/2002 può essere applicata anche quando la base di calcolo sia determinata ai minimi tabellari, senza che ciò integri violazione del minimo tariffario.
- La disciplina speciale sui compensi del difensore d'ufficio consente un sacrificio contenuto delle aspettative economiche del professionista, purché il compenso non sia meramente simbolico e resti collegato alla natura, al contenuto e al pregio dell'attività svolta.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice di merito indica in modo comprensibile il criterio seguito per la liquidazione, anche se la parte non condivide l'esito economico della valutazione.
- La richiesta della parte stessa di applicare i minimi tabellari può costituire base logica sufficiente per ritenere motivata la liquidazione effettuata su quel parametro.
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