Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47770/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la condanna del Tribunale di Matera per minaccia e violazione di domicilio. Nell'atto d'appello l'imputato, assistito dall'Avv. Vito Andrea Auletta, aveva sostenuto che l'occupazione dell'alloggio da parte delle persone offese era sine titulo e che, perciò, non poteva operare lo ius excludendi; aveva altresì censurato l'attendibilità di un teste (Covacas). La censura principale è dunque di genericità e carenza di specificità nel mettere in discussione le conclusioni del giudice di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi: l'appellante non ha esplicitato e argomentato i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, omettendo di confrontarsi con il decisivo elemento secondo cui esisteva un accordo per l'uso dell'alloggio e che, dopo inadempimento, l'imputato aveva rimosso gli effetti personali degli occupanti. Anche le critiche sull'attendibilità dei testi sono risultate generiche, non avendo l'appellante confutato il quadro probatorio fondato sul contributo dei Carabinieri intervenuti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 comma 8

    Richiamato in relazione alla facoltà di discussione orale; qui le parti non hanno chiesto la discussione orale secondo la norma e la disciplina prorogata.

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16

    Proroga della disciplina processuale dettata dal d.l. n.137/2020; citato per dire che la disciplina sulla discussione orale era prorogata.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173 comma 1

    Richiamato per delimitare i limiti di enunciazione del motivo di ricorso; qui il motivo è stato enunciato nei limiti previsti dall'articolo.

  • codice di procedura penale, art. 606

    Applicato per le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese e ordine del versamento in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. un., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando i rilievi critici non sono esplicitamente enunciati e argomentati; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nella decisione impugnata.

  • Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019 (Guglione)

    Richiamata per il principio che l'occupazione sine titulo non esclude automaticamente lo ius excludendi: rileva il rapporto di fatto instaurato con l'abitazione e le modalità del rapporto con il titolare del diritto, così da poter configurare il domicilio di fatto.

  • Sez. 5, n. 52749 del 11/10/2017 (Kostan)

    Conferma che il titolo formale non è l'unico elemento: anche chi ha subito sfratto può avere un'effettiva posizione di fatto che esclude la configurabilità di violazione di domicilio fino al reale rilascio.

  • Giurisprudenza (n. 42806 del 2014)

    Ulteriore riferimento dottrinario/giurisprudenziale richiamato a sostegno del principio che le particolari modalità del rapporto con il titolare possono riconoscere all'occupante lo ius excludendi.

Massime di principio

  • Un appello (o ricorso per cassazione) è inammissibile se i motivi non sono specifici: bisogna enunciare e argomentare chiaramente le critiche alle ragioni di fatto o di diritto del provvedimento impugnato.
  • Nel caso di violazione di domicilio l'assenza di un titolo formale di godimento (occupazione sine titulo) non esclude automaticamente che l'occupante possa esercitare lo ius excludendi; occorre valutare il rapporto di fatto instaurato e le modalità del rapporto con il titolare dell'immobile.
  • Le censure sulla attendibilità dei testi devono essere concrete e confrontarsi con il quadro probatorio formatosi in primo grado: mere affermazioni generiche sull'inattendibilità non sono sufficienti a rendere ammissibile l'impugnazione.
  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a contributi alla Cassa delle ammende; è dunque importante curare la specificità e completezza dell'atto di impugnazione.
  • Nelle impugnazioni penali occorre sempre affrontare espressamente e nel dettaglio gli elementi decisivi della sentenza di primo grado (fatti, prove, qualificazione giuridica) per evitare la declaratoria di inammissibilità per genericità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.