Cassazione Civile, Ordinanza n. 09508/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, già dipendente civile della N.A.T.O., aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF versata per gli anni d'imposta 2003-2006 sul trattamento pensionistico percepito, sostenendo che l'esenzione prevista dall'art. 8, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962 per i redditi derivanti da stipendi ed emolumenti dovesse estendersi anche alla pensione, perché considerabile retribuzione differita corrisposta dallo stesso ente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la CTR della Campania aveva accolto l'appello ritenendo che la pensione rientrasse nella nozione di redditi derivanti da stipendi ed emolumenti. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lett. c), del d.P.R. n. 2083 del 1962 e degli artt. 1, 3 e 46 del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che l'esenzione non riguarda le somme percepite a titolo pensionistico, ma solo gli emolumenti corrisposti in costanza di rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ritenendo che l'esenzione fiscale invocata non si estenda alle pensioni erogate ai dipendenti della N.A.T.O., poiché la norma speciale è di stretta interpretazione e riguarda solo stipendi ed emolumenti percepiti in costanza del rapporto di impiego.
Norme richiamate
art. 8, lett. c), d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083
Norma speciale di stretta interpretazione, applicabile solo ai redditi percepiti dal personale civile della N.A.T.O. in costanza del rapporto di lavoro; non si estende al trattamento pensionistico.
artt. 1, 3 e 46 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati per escludere che l'equiparazione dei redditi di pensione ai redditi di lavoro dipendente valga a trasferire alle pensioni l'esenzione prevista per gli stipendi ed emolumenti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso, articolato come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 19 Accordo di Ottawa del 20 settembre 1951
Richiamato per mostrare che le fonti internazionali fanno riferimento ai soli stipendi ed emolumenti, senza menzionare le pensioni.
art. X Convenzione di Londra del 1951
Richiamato nel medesimo senso, come fonte internazionale che non prevede l'esenzione per le pensioni.
art. 7 Protocollo di Parigi del 28 agosto 1952
Richiamato per confermare che il regime di esenzione riguarda i soli redditi da lavoro in servizio.
art. 42 Regolamento pensionistico delle Organizzazioni Coordinate
la pensione e l'adeguamento sono tassabili quali redditi ai sensi della legislazione fiscale in vigore in tale paese
Conferma che le pensioni dei beneficiari residenti sono soggette alla legislazione fiscale nazionale dello Stato di residenza.
L'equiparazione delle pensioni ai redditi di lavoro dipendente opera ai fini dell'inclusione nella base imponibile, non per estendere esenzioni speciali previste per gli stipendi.
Massime di principio
- Le norme tributarie che prevedono esenzioni o esclusioni dall'imposizione devono essere interpretate in senso stretto e non possono essere applicate oltre i casi espressamente contemplati.
- L'esenzione prevista per gli stipendi e gli emolumenti corrisposti al personale di un'organizzazione internazionale in costanza del rapporto di lavoro non si estende, in assenza di una chiara previsione normativa, alle pensioni percepite dopo la cessazione del rapporto.
- L'equiparazione fiscale tra redditi da pensione e redditi da lavoro dipendente serve a omogeneizzare il trattamento imponibile, ma non consente di trasporre alle pensioni benefici fiscali previsti per redditi di natura diversa e per una fase diversa del rapporto.
- La circostanza che la pensione sia erogata dallo stesso ente che corrispondeva la retribuzione non muta la natura previdenziale del trattamento né ne comporta l'assimilazione integrale agli emolumenti da lavoro in servizio.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, la Corte può dare continuità al principio già affermato e correggere la diversa interpretazione del giudice di merito.
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