Cassazione Penale, Ordinanza n. 11016/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione, sostenendo che non ricorressero gli estremi del tentativo di furto ex artt. 56 e 624 c.p. In particolare, contestava la qualificazione della condotta come atti diretti in modo non equivoco a commettere il furto. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, ma reiterava le stesse doglianze già formulate in appello, limitandosi a lamentare in modo generico carenze o illogicità della motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché privo di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già spiegato perché la condotta dell'imputata, consistente nell'occultare la merce all'interno del giubbotto, integrasse atti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del furto tentato. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina il tentativo, in relazione alla qualificazione della condotta come tentato furto.
richiamato quale norma incriminatrice del furto, oggetto della contestazione sulla corretta qualificazione giuridica del fatto.
richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a pena di inammissibilità.
richiamato per la sanzione di inammissibilità quando l'atto di impugnazione non contiene motivi specifici e realmente confrontati con la decisione impugnata.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01
citata a sostegno del principio della necessità della critica argomentata del provvedimento impugnato.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01
citata per il principio di inammissibilità del ricorso che riproduce i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione d'appello.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01
citata nello stesso senso sulla necessità di un confronto critico con la sentenza impugnata.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01
citata nello stesso senso sulla genericità del motivo come causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato e non può limitarsi a riproporre le medesime censure già dedotte in appello.
- È inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, omettendo di indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a base del dissenso.
- La mera allegazione di carenze o illogicità motivazionali, se non accompagnata da un puntuale confronto con gli argomenti della decisione impugnata, non è sufficiente a evitare l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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