Cassazione Civile, Ordinanza n. 13629/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un istituto di credito aveva promosso esecuzione forzata immobiliare contro due debitori sulla base di un contratto di mutuo fondiario qualificato come titolo esecutivo. Dopo la vendita dell'immobile pignorato, i debitori avevano proposto opposizione deducendo la sopravvenuta incapacità processuale, il difetto di legittimazione attiva della società procedente e la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a base dell'esecuzione. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado con due motivi, ma il ricorso era diretto solo contro il capo relativo alla dedotta nullità del titolo esecutivo. La Corte ha rilevato che, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avente ad oggetto la contestazione del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, la decisione di primo grado doveva essere impugnata con appello e non con ricorso straordinario per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che l'opposizione, per il profilo dedotto in cassazione, era un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; poiché tale giudizio si svolge in doppio grado, la sentenza del Tribunale avrebbe dovuto essere impugnata con appello. È stato quindi escluso l'uso del ricorso straordinario per cassazione avverso una decisione di primo grado. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Ha invece escluso la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., richiesta dalla controricorrente.
Norme richiamate
L'opposizione che contesta la validità del titolo esecutivo e il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata è opposizione all'esecuzione.
Richiamati per evidenziare che l'opposizione agli atti esecutivi segue un diverso regime processuale rispetto all'opposizione all'esecuzione.
Indicano la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando una controversia esecutiva investe la validità del titolo esecutivo e il diritto del creditore di procedere, la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non come opposizione agli atti esecutivi.
- La sentenza resa in primo grado sull'opposizione all'esecuzione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché il rimedio corretto è l'appello, trattandosi di giudizio a doppio grado.
- L'errore nel mezzo di impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso una decisione di primo grado in materia di opposizione all'esecuzione.
- La qualificazione della controversia come opposizione all'esecuzione assorbe le ulteriori questioni processuali e di merito dedotte nel ricorso, quando l'inammissibilità deriva già dal rimedio impugnatorio prescelto.
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