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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14579/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale, denunciando violazione di legge in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, con particolare riferimento all'elemento soggettivo (dolo).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la genericità dei motivi (art. 581 c.p.p. e art. 591 c.p.p.) salvo annullare la sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. Ciò in applicazione della declaratoria di incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall., con conseguente rinvio alla Corte d'appello di Perugia per la rideterminazione concreta della durata delle pene accessorie. La responsabilità penale di Petruzzelli e la dosimetria della pena principale sono state confermate e sono passate in giudicato. Non sono state imposte al ricorrente le spese processuali né sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    Richiede che il ricorso indichi specificamente i motivi con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; la mancata specificità determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.

    Conferma l'effetto inammissibilità per le impugnazioni che non rispettano i requisiti di specificità richiesti dall'ordinamento processuale.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa» (testo censurato)

    La parte del comma è stata dichiarata incostituzionale: non è possibile fissare automaticamente la durata in 10 anni; la determinazione della durata delle pene accessorie non può fondarsi su una cornice edittale ritenuta incostituzionale.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 222/2018

    Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 L. fall.

    Ha stabilito che la disciplina che imponeva automaticamente la durata di dieci anni delle pene accessorie è incostituzionale e ha imposto che la durata sia fissata in concreto entro il limite massimo di dieci anni.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di cui all'art. 133 (numero e qualità del fatto, colpa, precedenti, personalità, ecc.) devono essere utilizzati dal giudice di merito per determinare concretamente la durata delle pene accessorie.

  • art. 37 c.p.

    Le Sezioni Unite hanno precisato che la durata delle pene accessorie non deve essere rapportata automaticamente alla durata della pena principale ex art. 37 c.p.; la determinazione è autonoma e soggetta ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve specificare in modo chiaro i motivi, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; la genericità determina l'inammissibilità.
  • Se una norma che fissa automaticamente la durata di una pena accessoria è stata dichiarata incostituzionale, le pene determinate in base a quella norma devono essere annullate e rinviate al giudice di merito per la rideterminazione concreta.
  • La determinazione della durata delle pene accessorie è di competenza del giudice di merito e va fatta applicando i criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni discrezionali.
  • La conferma della responsabilità penale e della pena principale può rimanere stabile anche se viene disposta la riforma soltanto delle pene accessorie; in questi casi l'imputato può ottenere una modifica parziale della sentenza senza ottenere l'annullamento totale.
  • La non totale soccombenza del ricorrente può escludere l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di eventuali sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.

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