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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22566/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con cui l'Amministrazione ha recuperato a tassazione maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva applicando gli studi di settore a una società esercente un'attività di profumeria in Roma. In particolare, l'Ufficio ha valorizzato il fatto che una quota rilevante delle vendite fosse effettuata a una società collegata, con un margine di ricarico molto basso, e che la merce di magazzino fosse ceduta in blocco con sconto elevatissimo, ritenendo tali operazioni antieconomiche e incompatibili con i parametri standard. La contribuente ha sostenuto che le vendite alla società collegata rispondevano a un meccanismo di scambio tra esercizi commerciali per ottenere assortimenti differenziati di qualità, e che la vendita in blocco riguardava merce sostanzialmente invendibile. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, formalmente, violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione alla presunta errata valutazione delle prove e alla disciplina delle presunzioni semplici derivanti dagli studi di settore; in sostanza ha contestato la mancata ricostruzione dei rapporti commerciali con la società collegata e la ritenuta applicabilità degli studi di settore, anche perché la zona di esercizio sarebbe stata qualificata come commerciale senza considerare l'apertura di nuovi punti vendita.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, la ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, chiedendo una revisione delle circostanze fattuali già apprezzate dal giudice d'appello. La decisione impugnata è stata ritenuta conforme al consolidato principio secondo cui gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici che si rafforzano nel contraddittorio con il contribuente; quando, come nel caso concreto, il contraddittorio non sia stato attivato per mancata partecipazione del contribuente, il giudice può valorizzare la mancata risposta all'invito e il contribuente resta onerato di allegare e provare circostanze specifiche idonee a superare la presunzione di maggior reddito. Poiché la società si era limitata ad allegazioni e non aveva fornito prova sufficiente delle circostanze dedotte, la censura è stata respinta in rito. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    In caso di esito sfavorevole del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

  • studi di settore

    Costituiscono un sistema di presunzioni semplici che richiede il contraddittorio con il contribuente e l'allegazione/prova di elementi specifici idonei a superare lo scostamento dal reddito standard.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste formale della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove già apprezzate dal giudice di appello.
  • L'accertamento tributario fondato sugli studi di settore si basa su presunzioni semplici: lo scostamento dagli standard non basta da solo, ma la presunzione si consolida nel contraddittorio con il contribuente.
  • Se il contribuente non partecipa al contraddittorio amministrativo, l'Ufficio può fondare l'accertamento sugli standard dando conto dell'invito non seguito, e il giudice può valorizzare tale inerzia nel quadro probatorio.
  • Spetta al contribuente non solo allegare, ma anche provare, circostanze specifiche che dimostrino l'inapplicabilità dello standard o la peculiarità dell'attività tale da giustificare un reddito inferiore.
  • Spetta all'Amministrazione dimostrare l'applicabilità concreta dello standard prescelto al caso specifico.
  • La mera allegazione di operazioni antieconomiche o di peculiarità dell'attività non è sufficiente se non accompagnata da prova idonea a vincere la presunzione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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