Cassazione Penale, Sentenza n. 33625/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vezzoso ha impugnato l'ordinanza del 13/11/2023 del Tribunale di Torino, contestando l'errata quantificazione degli aumenti di pena operata dal giudice dell'esecuzione nell'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. Sosteneva che il giudice avesse ricalcolato aumenti già valutati dal giudice della cognizione (che aveva riconosciuto la continuazione interna), determinando così una pena finale superiore al limite previsto dall'art. 53 legge n. 689/1981 e rigettando la richiesta di sostituzione della pena detentiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Torino per un nuovo giudizio sull'istanza. Il motivo dell'annullamento è la carenza di chiarezza del provvedimento impugnato: non risulta con precisione la pena base determinata dal giudice dell'esecuzione né l'entità dei singoli aumenti per continuazione relativi ai reati "satellite". Per tali ragioni la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio, ritenendo assorbita la doglianza sulla possibile sostituzione della pena (ossia non decidendo nel merito sulla richiesta di sostituzione).
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente in relazione alla quantificazione delle pene concorrenti/aggregate; dalla decisione emerge l'esigenza che il giudice dell'esecuzione applichi correttamente le regole sul cumulo/concerto di reati evitando duplicazioni nell'aumento già operato dal giudice della cognizione
art. 671, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen.
Riferimento normativo per l'applicazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della disciplina della continuazione; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione determini con chiarezza la pena base e gli aumenti applicati per continuazione, indicando esplicitamente importi e modalità di calcolo
artt. 56, 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
Norme penali che definiscono i reati contestati (furto e tentativo di furto in abitazione con aggravanti). Nella sentenza sono citate come titoli di reato rispetto ai quali è stata valutata la continuazione
Norma che disciplina il reato di sequestro di persona tentato, indicata tra i reati valutati ai fini della continuazione
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma sul limite per la sostituzione della pena detentiva con misure alternative (sostituzioni possibili se pena non superiore a 4 anni); il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la sostituzione ritenendo la pena finale superiore a 4 anni, ma la Corte non ha deciso sul punto perché ha annullato l'ordinanza per carenze esplicative
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che applica la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. deve indicare con chiarezza la pena base e l'entità dei singoli aumenti per continuazione; l'omessa o poco chiara quantificazione può comportare annullamento del provvedimento
- Non è ammesso che il giudice dell'esecuzione 'riduplique' aumenti già operati dal giudice della cognizione senza motivazione e calcolo esplicito: va evitata la duplicazione degli effetti della continuazione interna già riconosciuta
- La valutazione sulla sostituzione della pena ai sensi della legge n. 689/1981 (limite di 4 anni) dipende dal calcolo finale della pena; se il provvedimento che calcola la pena è viziato per mancanza di chiarezza, la questione relativa alla sostituzione resta assorbita fino a nuovo giudizio
- In caso di più sentenze definitive relative a reati commessi in diversi territori, il giudice dell'esecuzione che deve unificare o applicare la continuazione deve fornire un computo personale e trasparente per consentire il controllo in sede di impugnazione
- Chi impugna ha buone possibilità di successo se dimostra che il calcolo della pena non è comprensibile o che vi siano stati aumenti non motivati rispetto a quanto già deciso in sede di cognizione
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