Cassazione Civile, Ordinanza n. 02574/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Nel rapporto di appalto per lavori pubblici stipulato nel 2005, la stazione appaltante aveva disposto la risoluzione unilaterale del contratto nel 2007. L’appaltatrice aveva poi azionato in giudizio due riserve: la n. 12, per ottenere il risarcimento del danno da tardivo collaudo dell’opera, e la n. 13, per contestare la detrazione di euro 80.000 effettuata dalla committente a titolo di spese di riappalto dopo la risoluzione. Il tribunale aveva accolto le domande dell’appaltatrice e respinto la riconvenzionale della committente per ulteriori costi di riappalto; la corte d’appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la risoluzione fosse dovuta all’inadempimento dell’appaltatrice, che in tale ipotesi non sussistesse l’obbligo della stazione appaltante di procedere al collaudo e che fosse legittimo porre a carico dell’appaltatrice le spese di riappalto. In cassazione l’appaltatrice ha dedotto: (1) nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. e inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi; (2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, giudicato e norme processuali, sostenendo che la corte d’appello avrebbe deciso su una diversa scaturigine della risoluzione non devoluta; (3) violazione delle norme sugli appalti pubblici e sul collaudo, sostenendo che il collaudo sarebbe dovuto anche in caso di risoluzione; (4) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. in relazione alla riserva sulle spese di riappalto; (5) conseguente caducazione delle statuizioni sulle spese di lite e di c.t.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché non erano stati riportati i contenuti essenziali dell’appello e della sentenza di primo grado necessari a scrutinare la dedotta genericità dei motivi. Ha poi giudicato infondato il secondo motivo: la controversia introdotta dall’appaltatrice riguardava solo il danno da ritardo nel collaudo, con implicita accettazione della legittimità della risoluzione unilaterale; la corte territoriale aveva quindi correttamente esaminato l’appello partendo dall’assunto che il contratto si fosse risolto per grave inadempimento dell’appaltatrice, senza violare né il giudicato né l’art. 112 c.p.c. Il terzo motivo è stato respinto nel merito: la Corte ha aderito all’orientamento secondo cui, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante non è tenuta a procedere al collaudo, ma solo alla redazione dello stato di consistenza e degli atti previsti dalle norme speciali; il collaudo presuppone infatti la verifica dell’opera compiuta e la prosecuzione del rapporto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corte d’appello aveva effettivamente esaminato il motivo di appello relativo ai costi di riappalto e la norma invocata giustificava l’addebito di tali costi all’appaltatore inadempiente. Il quinto motivo è stato ritenuto logicamente dipendente ma non decisivo, poiché restava ferma la soccombenza dell’appaltatrice. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’impugnazione deve contenere motivi sufficientemente specifici; in cassazione, per denunciare la violazione dell’art. 342 c.p.c. per genericità dell’appello, il ricorrente deve riportare nel ricorso i motivi di appello nei loro passaggi essenziali, in ossequio al principio di autosufficienza.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice d’appello decide sulla base del thema decidendum effettivamente devoluto e sul presupposto, implicito nella domanda proposta, della legittimità della risoluzione del contratto.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato; la Corte ha escluso che vi fosse acquiescenza o preclusione idonea a impedire l’esame dei motivi di appello.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta esistente e sufficiente, poiché ha chiarito il percorso logico-giuridico seguito.
art. 119 d.P.R. n. 554/1999
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante deve procedere alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e all’inventario dei mezzi e materiali, non al collaudo.
art. 121 d.P.R. n. 554/1999
La disposizione consente di porre a carico dell’appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per il riappalto dei lavori.
art. 192 d.P.R. n. 554/1999
Il collaudo è istituto distinto dagli adempimenti successivi alla risoluzione e presuppone il completamento dell’opera e la verifica finale della sua esecuzione.
art. 138 d.lgs. n. 163/2006
Norma sostanzialmente corrispondente alla disciplina previgente sulla risoluzione in danno, che prevede atti diversi dal collaudo e conferma la legittimità dell’addebito dei costi di riappalto all’appaltatore inadempiente.
art. 141 d.lgs. n. 163/2006
Richiamato in collegamento con la disciplina del collaudo, ma non idoneo a mutare il regime degli adempimenti conseguenti alla risoluzione per inadempimento.
È stata la norma processuale di apertura dei motivi di ricorso, invocata per dedurre vizi di nullità, violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione nei limiti oggi consentiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la nullità della sentenza d’appello per genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c. deve riprodurre nel ricorso, almeno nei passaggi essenziali, il contenuto dell’atto di appello e della decisione di primo grado: altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Nel giudizio di impugnazione va verificata la reale delimitazione del thema decidendum: se la domanda introduttiva riguarda solo un profilo consequenziale (come il danno da ritardo nel collaudo), il giudice può muovere dal presupposto implicito della legittimità della risoluzione del contratto senza incorrere in violazione dell’art. 112 c.p.c.
- In tema di appalto pubblico risolto per grave inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante non è tenuta al collaudo dell’opera non ultimata; gli adempimenti dovuti sono quelli specificamente previsti dalla disciplina speciale per la risoluzione, quali stato di consistenza e inventario.
- Il collaudo ha funzione di verifica finale dell’opera eseguita a regola d’arte e presuppone la prosecuzione e il compimento del rapporto contrattuale; quando l’appalto è risolto per inadempimento dell’appaltatore, tale presupposto viene meno.
- Le maggiori spese di riappalto sopportate dalla stazione appaltante possono essere poste a carico dell’appaltatore inadempiente se la disciplina speciale lo prevede e se tali costi risultano provati; la domanda di rimborso di ulteriori oneri richiede allegazione e prova specifiche.
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