Cassazione Penale, Sentenza n. 43722/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Michele Basile avverso la decisione del GIP che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186-bis cod. strada. La causa dell'inammissibilità risiedeva, secondo la Corte territoriale, nell'assenza nell'atto di impugnazione della "dichiarazione o elezione di domicilio" ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il difensore ha lamentato che il domicilio per le notificazioni era stato indicato nella procura allegata all'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello secondo cui la procura speciale per impugnare, contenente la sola indicazione di residenza, non equivale alla dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., dato che tale dichiarazione è un atto personale e a forma vincolata che deve esprimere chiaramente la volontà dell'imputato di ricevere notificazioni in quel domicilio. Perciò l'appello era inammissibile. In mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Articolo sostanziale che descrive il reato per cui il GIP aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato; funge da contesto fattuale della controversia, ma la decisione della Cassazione riguarda questioni procedurali di ammissibilità dell'impugnazione.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma procedurale che richiede che l'atto di impugnazione sia corredato della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La Corte ha ritenuto l'inosservanza di tale requisito formale causa di inammissibilità dell'appello.
La dichiarazione o elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata che esprime la volontà dell'imputato di ricevere notificazioni in quel domicilio; pertanto non può essere sostituita dalla mera indicazione della residenza nella procura speciale.
Corte costituzionale, sent. n.186/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto aplicabile tale principio nel caso di specie.
Massime di principio
- L'elezione o dichiarazione di domicilio ai fini delle notificazioni è un requisito formale e personale dell'imputato: deve essere espressa in modo chiaro e conforme alla forma prevista (art. 162 c.p.p.) e non può essere desunta dalla sola indicazione di residenza nella procura speciale.
- La mancata indicazione della dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto di impugnazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione stessa ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
- La procura alle liti (procura speciale) non sostituisce automaticamente la dichiarazione di domicilio: quando si allega la procura, occorre comunque specificare la dichiarazione/e elezione di domicilio per le notificazioni, se richiesta dalla norma.
- In caso di inammissibilità per omissioni formali, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria, salvo che riesca a dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (riferimento Corte cost. n.186/2000).
- Prassi consigliata per situazioni simili: inserire esplicitamente nell'atto di impugnazione la formula di "dichiarazione o elezione di domicilio" con l'indirizzo preciso, e, se si elegge domicilio presso il difensore, farlo risultare chiaramente nella procura; verificare il rispetto formale dei requisiti prima del deposito per evitare inammissibilità e sanzioni.
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