Cassazione Civile, Ordinanza n. 07113/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce da una gara d'appalto: un'impresa aveva ottenuto dal giudice amministrativo di primo grado l'annullamento dell'aggiudicazione e la condanna del comune al risarcimento del danno; il comune aveva quindi pagato alla società una somma in esecuzione della sentenza. In appello, però, il Consiglio di Stato aveva riformato quella decisione. Il comune, ritenendo sorto un credito restitutorio per il venir meno del titolo del pagamento, aveva emesso ingiunzione ex R.D. n. 639/1910 per ottenere la restituzione delle somme. La società aveva proposto opposizione sostenendo che il procedimento di ingiunzione non fosse utilizzabile per crediti di diritto privato o risarcitori e, comunque, che mancasse l'esigibilità del credito perché la sentenza del Consiglio di Stato non conteneva una condanna alla restituzione. Il tribunale aveva accolto l'opposizione; la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo legittima l'ingiunzione e affermando che il credito restitutorio era certo, liquido ed esigibile già per effetto della riforma della sentenza di primo grado. In cassazione la società proponeva un unico motivo per violazione dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, ma il ricorso era stato sottoscritto da un difensore munito di procura rilasciata da una società già estinta per cancellazione dal registro imprese. Il comune resisteva con controricorso e segnalava l'estinzione della società ricorrente prima della proposizione del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente e preliminare l'inesistenza della procura speciale conferita da una società già estinta, con conseguente inesistenza del mandato e della valida legittimazione processuale del difensore. Ha aggiunto, in via ad abundantiam, che il ricorso sarebbe comunque stato inammissibile perché non censurava una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva infatti fondato la decisione sia sulla legittimità dell'ingiunzione e sull'esigibilità del credito restitutorio, sia sulla mancata contestazione, da parte dell'opponente, dei fatti costitutivi del credito e sulla mancata deduzione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi. La Corte ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità il difensore che aveva proposto il ricorso e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 R.D. n. 639/1910
il procedimento di ingiunzione può essere utilizzato dall'amministrazione per il recupero di un credito restitutorio; la Corte richiama la disciplina per escludere che fosse necessario un previo titolo giudiziale di condanna alla restituzione.
art. 3 R.D. n. 639/1910
nel giudizio di opposizione all'ingiunzione l'amministrazione opposta assume la posizione sostanziale di attrice e il giudizio investe anche il rapporto obbligatorio sottostante.
la procura speciale per il ricorso per cassazione deve provenire da un soggetto esistente e capace; se rilasciata da società estinta per cancellazione dal registro delle imprese, la procura è inesistente.
richiamato per il procedimento camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini di legge.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata nel motivo per denunciare la violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è inesistente se rilasciata da una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese, perché manca un valido rapporto di mandato con un soggetto esistente e capace di stare in giudizio.
- Quando l'impugnazione sia sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a giustificare la decisione, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes poste a fondamento della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di opposizione a ingiunzione ex R.D. n. 639/1910, l'amministrazione opposta ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito azionato, mentre l'opponente deve allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
- La riforma della sentenza che aveva costituito il titolo del pagamento determina la caducazione del titolo stesso e rende astrattamente esigibile la restituzione delle somme versate in sua esecuzione, senza che sia necessario un autonomo titolo giudiziale di condanna alla restituzione.
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