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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9017/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (ex art. 671 c.p.p.) tra più condanne per furto in abitazione, truffa e tentata truffa commessi tra il 2010 e il 2011 in diverse province. Spicuzza sosteneva l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, richiamando l'omogeneità dei reati, la vicinanza cronologica e la similitudine della modalità esecutiva (introduzione in abitazioni di persone anziane o fragili, spacciandosi per incaricata di enti pubblici, con il concorso di un complice) e il fatto che alcuni giudici di merito avevano già riconosciuto la continuazione fra talune condotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente motivato l'esclusione della continuazione sulla base della mancata prova dell'unicità del disegno criminoso: i reati erano commessi in un arco temporale esteso (circa un anno e mezzo), in contesti territoriali diversi, con modalità esecutive e compagini diverse; il mero fine di lucro non basta come elemento sintomatico dell'unico progetto criminoso e i precedenti condannatori della ricorrente indicano piuttosto una scelta di vita delinquenziale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto che l'istanza difettasse della prova necessaria per l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Interpretato come parametro per la continuazione: la continuazione richiede che i reati costituiscano parte integrante di un unico progetto deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali, con l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale; assenza di tali requisiti determina l'esclusione della continuazione.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Individuazione del reato di furto in abitazione, uno dei reati oggetto delle condanne esaminate; la mera coincidenza della fattispecie non è stata ritenuta sufficiente per il vincolo di continuazione.

  • art. 640 cod. pen.

    Individuazione del reato di truffa e delle sue modalità; la presenza di reati della stessa tipologia non sostituisce la prova del medesimo disegno criminoso.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato per i reati di tentata truffa (art. 56 in combinato con art. 640); conferma che anche reati tentati rientrano nella valutazione, ma non bastano a fondare la continuazione senza il progetto unitario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi che giustifichino l'esenzione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010 (Bonasera, Rv. 246838)

    Richiamata per i criteri sintomatici della continuazione (vicinanza cronologica, causale, condizioni di tempo e luogo, modalità, tipologia di reati, bene tutelato, omogeneità delle violazioni); la Corte ha confermato che tali elementi devono emergere per accertare l'unicità del disegno criminoso.

Massime di principio

  • La continuazione richiede la prova che i reati costituiscano parti di un unico progetto criminoso delineato fin dall'origine: non basta il fine comune di lucro.
  • Elementi sintomatici utili per accertare la continuazione sono la vicinanza cronologica, l'omogeneità delle modalità esecutive, la prossimità territoriale, la stessa causale o finalità e la partecipazione stabile di stessi soggetti; l'assenza di questi elementi rende improbabile la continuazione.
  • Il giudice dell'esecuzione valuta le sentenze di merito per ricostruire il disegno criminoso; l'onere probatorio circa l'unicità del progetto grava su chi invoca la continuazione.
  • Precedenti condanne e una 'scelta di vita' delinquenziale possono essere indicativi di recidiva o pluralità di reati, ma non costituiscono di per sé prova di un unico progetto criminoso.
  • La mera analogia del movente (es. necessità di procurarsi denaro) non è sufficiente a fondare la continuazione: occorrono elementi concreti che dimostrino la pianificazione unitaria.
  • In sede esecutiva il rigore motivazionale è richiesto: il giudice deve esporre in modo logico e coerente perché ritiene sussistente o meno l'unicità del disegno criminoso.

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