Sentenza del 18/05/2016 n. 10233 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M.V. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 145/28/11 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 21 aprile 2011. La CTR aveva parzialmente accolto il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 594/40/2009, dichiarando il difetto di giurisdizione sulle cartelle relative a violazioni del codice della strada e confermando nel resto il rigetto dell'impugnazione di otto cartelle per imposte varie. Il contribuente ha contestato: 1) che le fotocopie non autenticate delle relate fossero sufficienti a provare la notifica; 2) che le relate dimostrassero quale atto fosse stato notificato; 3) che la CTR non avesse verificato la regolarità del procedimento notificatorio.
La decisione
La Corte di cassazione, all'udienza del 4 maggio 2016, ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: le copie fotostatiche delle relate sono utilizzabili se la controparte non ne disconosce la conformità agli originali; nel caso concreto il contribuente non le aveva contestate. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, perché formulati genericamente e senza indicare quali cartelle o quali aspetti delle notifiche fossero viziati; la CTR aveva esaminato le relate, verificato la loro corrispondenza alle rispettive cartelle e ritenuto rituali le notifiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità: 6.000 euro per compensi professionali all'Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito, e 4.000 euro a Equitalia Polis, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
la regola posta dall'art. 2719 cod. civ. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace.
Le copie fotografiche o fotostatiche, comprese quelle delle relate di notifica, possono avere efficacia probatoria pari agli originali anche senza attestazione pubblica di conformità, se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità. Il giudice non può supplire d'ufficio alla mancata contestazione.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 4.
I motivi di ricorso per cassazione devono individuare in modo specifico il contenuto della decisione impugnata cui si riferiscono e spiegare la censura. Doglianze generiche o non collegate al decisum sono inammissibili.
Massime di principio
- Se si produce in giudizio una copia fotostatica di un documento, la parte che ne contesta la conformità all'originale deve disconoscerla; in assenza di contestazione specifica, la copia può essere utilizzata come prova.
- La contestazione di una notifica deve essere circostanziata: occorre indicare quale atto o cartella è interessato e quale concreto vizio del procedimento si deduce. Affermazioni generiche sull'insufficienza delle relate o sull'irregolarità delle notifiche possono non essere esaminate.
- In cassazione non basta richiamare principi giuridici in astratto: ogni motivo deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata e indicare l'errore attribuito al giudice.
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