Cassazione Civile, Ordinanza n. 30805/2024 del 02/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante a un amministratore giudiziario e liquidatore di una società il cui patrimonio era stato sottoposto a sequestro. Il professionista aveva cessato l'incarico il 16 ottobre 2008 e chiedeva il pagamento dei compensi per l'attività svolta tra il 1° gennaio 2007 e tale data, assumendo che il compenso dovesse essere determinato secondo l'art. 2-octies, comma 4, della l. n. 575 del 1965, con applicazione vincolata delle tariffe professionali dei dottori commercialisti di cui al d.P.R. n. 645 del 1994 e quindi sulla base dell'intero valore del patrimonio aziendale, comprensivo di un immobile di pregio. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che, poiché l'immobile principale era stato già destinato all'Erario nel 2005 e quindi sottratto alla gestione dell'amministrazione giudiziaria, il suo valore venale dovesse essere escluso dal computo; aveva inoltre valorizzato che, nel periodo considerato, il ricorrente aveva svolto soltanto attività residue ed esigue, già compensate in parte. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell'art. 2-octies, comma 4, l. n. 575/1965 per mancata applicazione delle tariffe professionali. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 19, 27, 28, 29, 30, 33, 34 e 47 del d.P.R. n. 645/1994 per avere la Corte territoriale sostituito al criterio tariffario del valore dell'azienda una valutazione soggettiva dell'attività effettivamente svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi. Ha chiarito che, nel regime applicabile ratione temporis, il richiamo alle tariffe professionali contenuto nell'art. 2-octies l. n. 575/1965 non esclude gli altri criteri indicati dalla stessa norma, ma li richiede come parametri di concreta modulazione del compenso. In particolare, il giudice può considerare il valore commerciale del patrimonio amministrato, l'opera prestata, i risultati ottenuti e la sollecitudine, oltre alla tariffa professionale di riferimento. Nel caso concreto la Corte d'appello non aveva violato tale disciplina, perché aveva escluso dal valore del patrimonio amministrato l'immobile già destinato al Demanio e aveva commisurato il compenso alle sole attività effettivamente svolte, qualificate come esigue e residue. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2-octies, comma 4, l. 31 maggio 1965, n. 575
"La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi"
Il richiamo alle tariffe professionali non opera isolatamente, ma va coordinato con gli altri criteri legali; il giudice conserva discrezionalità nella liquidazione entro i limiti della disciplina tariffaria e può modulare il compenso in base al valore commerciale dei beni effettivamente amministrati e alla concreta attività svolta.
art. 120 d.lgs. n. 159 del 2011
È richiamato solo per indicare l'abrogazione dell'art. 2-octies della l. n. 575/1965, ma la vicenda è stata decisa ratione temporis secondo la disciplina previgente.
art. 3 d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645
"Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente"
La tariffa professionale stessa conferma che il valore della pratica è solo uno dei parametri, da coordinare con natura, caratteristiche, durata, risultato e vantaggi ottenuti.
artt. 19, 27, 28, 29, 30, 33, 34 e 47 d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645
Sono evocati dal ricorrente quale base della tariffa professionale applicabile alla liquidazione del compenso del commercialista.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario o del custode, il richiamo alle tariffe professionali non impedisce al giudice di applicare anche gli ulteriori criteri previsti dalla disciplina speciale, che fungono da parametri concreti di quantificazione.
- Il "valore commerciale del patrimonio amministrato" va riferito ai beni effettivamente rimasti nella gestione dell'organo giudiziario; i beni già sottratti alla disponibilità dell'amministrazione non possono essere inclusi nel computo del compenso.
- Il compenso può essere commisurato non al valore astratto dell'intero compendio, ma alla reale consistenza dell'attività svolta, tenendo conto della concreta opera prestata, della sua utilità e dell'entità delle operazioni effettivamente eseguite.
- Quando la tariffa professionale rinvia al valore della pratica o dell'incarico, tale criterio deve essere letto in combinazione con gli altri elementi normativi e non come parametro esclusivo e automatico.
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