Cassazione Civile, Ordinanza n. 27249/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società un maggior reddito ai fini IRES per l’anno 2005, negando la deducibilità di oneri finanziari e commissioni relativi a operazioni di stock lending agreement e sostenendo che i dividendi percepiti fossero inesistenti perché derivanti da un contratto ritenuto nullo. La società otteneva l’annullamento dell’atto in primo grado; in appello, la CTR dichiarava tardivo il gravame dell’Ufficio. Su ricorso per revocazione dell’Agenzia, la CTR revocava la propria sentenza di inammissibilità per tardività e rimetteva la causa a una successiva fase per il merito. La società ha allora proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 35 e 67 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che il provvedimento impugnato avesse natura di sentenza non definitiva e fosse quindi illegittimo, poiché nel processo tributario non sarebbero ammesse sentenze parziali; 2) violazione dell’art. 4 l. n. 890/1982, sostenendo che la prova della data di spedizione non potesse desumersi dal solo avviso di ricevimento con timbro lineare, ma richiedesse la ricevuta di spedizione oppure l’avviso con timbro a bollo dell’ufficio postale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato il provvedimento della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per un nuovo giudizio, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, osservando che il ricorso era comprensibile e che il provvedimento impugnato, pur formalmente denominato ordinanza, aveva contenuto decisorio ed era in sostanza una sentenza non definitiva; proprio per tale ragione, tuttavia, esso risultava non consentito nel processo tributario, che impone una decisione unitaria nel merito e non ammette sentenze parziali.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario esclude l’ammissibilità di sentenze non definitive o limitate ad alcune domande, imponendo una decisione unitaria e integrale della controversia
art. 67 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la decisione sulla revocazione deve comprendere anche la pronuncia sul merito della controversia, non potendo esaurirsi nella sola revoca della sentenza impugnata
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come fondamento della revocazione della sentenza della CTR
il ricorso è ritenuto ammissibile perché sufficientemente comprensibile e contenente l’esposizione dei fatti di causa
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 4 l. 20 novembre 1982, n. 890
richiamato dal ricorrente come disciplina della prova della spedizione a mezzo posta degli atti
Massime di principio
- Nel processo tributario la decisione resa in sede di revocazione non può limitarsi ad annullare la sentenza revocata: deve anche definire il merito della controversia, perché la domanda di revocazione comprende necessariamente la richiesta di nuova pronuncia sul rapporto sostanziale.
- L’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 introduce una deroga eccezionale rispetto al processo civile e vieta le sentenze non definitive nel rito tributario, in ragione dell’esigenza di evitare la frammentazione del giudizio e la conseguente incompatibilità con il sistema della riscossione frazionata dei tributi.
- Un provvedimento formalmente qualificato come ordinanza può essere impugnabile per cassazione se, per il suo contenuto, ha natura decisoria e sostanzialmente definisce una fase del giudizio; la qualificazione formale non è decisiva rispetto alla sua effettiva natura processuale.
- Quando un motivo di ricorso è assorbente perché determina la cassazione del provvedimento impugnato, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27152/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27153/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27154/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27155/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27157/2022 del 15/09/2022
- ordinanza_civile · 15 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27158/2022 del 15/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →