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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31947/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, richiesta in appello. Con memoria il difensore ha altresì richiamato un precedente intervento della Corte di cassazione che aveva annullato senza rinvio una condanna per analogo reato nei confronti dello stesso imputato, sostenendo che il fatto non sussisteva. Sostiene in sostanza che la condotta (guidare senza patente) non integra il reato previsto dall'art. 73 D.Lgs. 159/2011 se l'unico provvedimento cui è sottoposto l'imputato è un mero avviso orale del questore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le argomentazioni difensive in ordine alla sussistenza del reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Motivazione: ai fini dell'art. 73 D.Lgs. 159/2011 è necessario che la persona sia sottoposta a una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo e che la mancanza del titolo di guida sia funzionalmente collegata all'applicazione di tale misura. Il mero avviso orale del questore, privo dei divieti previsti dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. 159/2011, non integra una misura di prevenzione ai sensi della legge n. 1423/1956, ma costituisce misura prodromica; pertanto la condotta è, al più, sanzionabile amministrativamente ai sensi dell'art. 116, comma 15, del Codice della Strada. Di conseguenza la condotta contestata non integra il reato di cui all'art. 73 e la condanna è annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 73)

    L'art. 73 punisce chi guida senza patente o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata se la persona è gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale; la Corte interpreta la norma nel senso che la misura di prevenzione deve essere effettivamente tale (provvedimento definitivo con divieti) e non un mero avviso orale

  • Codice della Strada (art. 116, comma 15)

    In assenza della condizione prevista dall'art. 73 (misura di prevenzione personale definitiva), la guida senza patente è da considerare una fattispecie amministrativa sanzionata dall'art. 116, comma 15, e non reato ai sensi dell'art. 73

  • Legge n. 1423 del 1956

    La legge disciplina le misure di prevenzione; la Corte ritiene che il mero avviso orale non rientri tra le misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956

  • D.Lgs. 159/2011 (art. 3, comma 4)

    La sentenza richiama la necessità che l'avviso o il provvedimento contenga i divieti previsti dall'art. 3, comma 4; in assenza di tali prescrizioni l'avviso orale non ha rilevanza ai fini dell'art. 73

Massime di principio

  • Per integrare il reato di cui all'art. 73 D.Lgs. 159/2011 occorre che l'imputato sia sottoposto a una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo e non ad un mero avviso orale
  • Il mero avviso orale del questore, privo delle prescrizioni/divieti tipici delle misure di prevenzione, non è sufficiente a trasformare la guida senza patente in reato: in tale ipotesi opera la sanzione amministrativa dell'art. 116 C.d.S.
  • In giudizi simili il giudice deve accertare specificamente l'esistenza e la natura della misura di prevenzione personale e il nesso funzionale tra la mancanza della patente e la misura stessa; l'assenza di un provvedimento definitivo comporta l'insussistenza del reato
  • Le impugnazioni che dimostrino l'erronea qualificazione dell'avviso orale come misura di prevenzione sono meritevoli di accoglimento, potendo condurre all'annullamento della condanna per insussistenza del fatto
  • Le difese dovrebbero sollevare e documentare tempestivamente la natura dell'avviso orale (se è privo di divieti/effetti tipici delle misure di prevenzione) per ottenere l'esclusione della configurabilità del reato ex art. 73

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