Cassazione Penale, Sentenza n. 10679/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva rigettato l'opposizione al diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 sostenendo: 1) che alcune condanne anteriori (2003) riguardanti gli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 non rientrerebbero nel novero dei reati che attivano la presunzione di superamento dei limiti di reddito e pertanto il periodo temporale da considerare doveva essere limitato al 2010-2014 in relazione alla condanna per art. 74, comma 1; 2) che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto solo mera autocertificazione la documentazione reddituale prodotta dal ricorrente, mentre questi aveva allegato certificazioni ufficiali (Agenzia delle Entrate, PRA, Catasto); 3) che il lungo periodo di detenzione, anche in regime di 41-bis, e il fatto che fosse stato ammesso al gratuito patrocinio in altro procedimento con la stessa documentazione avrebbero dovuto essere presi in considerazione per superare la presunzione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la presunzione di superamento del reddito prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 è relativa e ammette prova contraria, ma il ricorrente non ha fornito concreti elementi di fatto idonei a superarla. La Corte ha ritenuto decisiva la condanna definitiva del 05/10/2017 per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) e il ruolo verticistico ricoperto, circostanza che da sola giustifica l'applicazione della presunzione. Il diverso contenuto di altre condanne anteriori (art. 74 comma 6 ecc.) non compromette la valutazione perché esiste la predetta condanna efficace ai fini della presunzione. Inoltre la detenzione, anche in regime di 41-bis, non è, di per sé, idonea a escludere la presunzione. Il ricorso per cassazione ex art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002 è ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione salvo i casi di mancata o apparente motivazione: nel caso di specie non sono emersi tali vizi. Di conseguenza il rigetto dell'opposizione rimaniene confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti
La Corte conferma che la norma istituisce una presunzione relativa di superamento dei limiti reddituali per chi sia stato condannato definitivamente per i reati elencati (tra cui l'art. 74, comma 1, T.U. stupefacenti). Tale presunzione ammette prova contraria, ma spetta al richiedente fornire elementi concreti e verificabili per superarla
art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide l'opposizione al diniego del patrocinio a spese dello Stato è ammesso solo per violazione di legge: la Corte di Cassazione verifica pertanto questioni di diritto e la presenza/assenza di motivazione, non il merito della valutazione dei fatti
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1 e 6)
Art. 74 comma 1 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è espressamente ricompreso tra i reati che attivano la presunzione di cui all'art. 76; condanne per altre fattispecie (es. comma 6) possono non rientrare nel novero ma non escludono l'operatività della presunzione se esiste altra condanna rilevante
D.L. n. 92/2008 conv. in L. n. 125/2008
Modifica la disciplina dell'art. 76 d.P.R. 115/2002 introducendo la formulazione poi richiamata (presunzione prevista dal comma 4-bis)
Corte Costituzionale, sent. n. 139/2010 (giurisprudenza citata)
Confermata la natura relativa della presunzione di superamento del reddito e l'ammissione della prova contraria: tuttavia il richiedente deve proporre adeguate allegazioni e documenti concreti
Massime di principio
- La presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 115/2002 si attiva con la condanna definitiva per i reati espressamente indicati (tra cui art. 74, comma 1, T.U. stupefacenti) e assume natura relativa: è quindi possibile fornire prova contraria, ma l'onere probatorio grava sul richiedente
- Per superare la presunzione non bastano affermazioni generiche o autocertificazioni: servono elementi concreti, verificabili e pertinenti (es. documentazione bancaria, dichiarazioni fiscali, certificazioni ufficiali spiegate nel loro contenuto e portata) che consentano di dimostrare la reale situazione economica
- La mera circostanza di lunga detenzione o del regime di 41-bis non è sufficiente a escludere la presunzione che il soggetto abbia fruito di proventi illeciti; occorrono elementi specifici che dimostrino l'assenza di redditi o patrimoni utili
- Se vi sono più condanne definitive e almeno una rientra tra quelle previste dall'art. 76, comma 4-bis, la presunzione opera anche se altre condanne riguardano fattispecie non elencate
- Il giudice di merito non è obbligato a svolgere indagini finanziarie se il ricorrente non allega concreti elementi di fatto idonei a superare la presunzione; il sindacato in Cassazione è limitato a profili di violazione di legge o di mancanza/apparenza della motivazione
- Il precedente esito favorevole in altro procedimento, adottato da diverso collegio, non vincola automaticamente un altro giudice: la valutazione della documentazione reddituale è rimessa al prudente vaglio del giudice competente per quel procedimento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10647/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10648/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10649/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10651/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10657/2024 del 14/03/2024
- Sentenza penale · 14 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10659/2024 del 14/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →