Cassazione Civile, Ordinanza n. 32479/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto l'imposta di registro in misura proporzionale sull'esito di una sentenza resa dal Tribunale di Catania in un giudizio di opposizione allo stato passivo e, inoltre, l'imposta proporzionale sulle fideiussioni enunciate nella medesima sentenza. La società contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo, tra l'altro, che non potesse configurarsi solidarietà passiva a suo carico per la parte della sentenza che riguardava rapporti di altri soggetti e che, in ogni caso, la sentenza di rigetto della sua opposizione allo stato passivo non integrasse un provvedimento di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale imponibile all'1%. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22, 57 e tariffa, sostenendo che la sentenza di rigetto dell'opposizione allo stato passivo dovesse essere tassata in misura proporzionale; con il secondo ha dedotto violazione del d.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e 16, del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 22 e della tariffa, assumendo che le fideiussioni enunciate nella sentenza dovessero comunque scontare l'imposta proporzionale. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolando censure di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità, carenza di interesse e violazione del divieto di ius novorum in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il rigetto dell'opposizione allo stato passivo non integra un accertamento positivo di un diritto a contenuto patrimoniale, ma nega l'esistenza del credito, sicché la sentenza non rientra nella lettera c) dell'art. 8 della tariffa del TUR e non è assoggettabile all'imposta proporzionale dell'1% per quel profilo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto in astratto che la fideiussione enunciata in sentenza è normalmente soggetta a imposta proporzionale, ma ha escluso l'applicabilità dell'imposizione nella specifica vicenda perché le garanzie erano collegate a operazioni di finanziamento a medio-lungo termine soggette al regime sostitutivo ex d.P.R. n. 601 del 1973: in tale ipotesi l'enunciazione in un atto giudiziario non comporta una nuova imposizione ai sensi dell'art. 22 TUR. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti a imposta di registro; la tassazione va però determinata in base agli effetti concreti dell'atto.
art. 43 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per i provvedimenti giurisdizionali i criteri di base imponibile vanno ricavati dagli effetti giuridici concretamente prodotti.
art. 8 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
lett. c), lett. d), lett. e)
La lett. c) riguarda gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale solo quando vi sia un effettivo accertamento positivo di ricchezza; la lett. d) ha portata residuale e si applica agli atti che non recano trasferimento, condanna o accertamento patrimoniale; la lett. e) tassa in misura fissa alcune pronunce dichiarative o costitutive specifiche.
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'enunciazione di atti o contratti non registrati può comportare imposizione, ma non determina una nuova tassazione di atti esenti o già assoggettati a imposta sostitutiva senza un diverso autonomo presupposto.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dall'Ufficio e dalla controparte in tema di solidarietà passiva nell'imposta di registro; la Corte non fonda la decisione su tale profilo perché risolve la lite sul diverso piano della corretta qualificazione dell'atto giudiziario e del regime sostitutivo.
art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Per i finanziamenti a medio e lungo termine e per gli atti, le garanzie e le formalità inerenti è previsto il regime agevolativo/sostitutivo; gli atti giudiziari relativi sono soggetti al regime ordinario, ma ciò non trasforma automaticamente in imponibili per enunciazione gli atti già coperti dal regime sostitutivo.
art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
L'imposta sostitutiva opera in luogo delle imposte ordinarie; il richiamo agli atti giudiziari serve a escluderli dal regime sostitutivo, non a introdurre una doppia imposizione per le garanzie già agevolate.
art. 53 Cost.
La soluzione è ritenuta coerente con il principio di capacità contributiva, poiché l'imposta di registro colpisce gli effetti giuridici dell'atto e non può estendersi oltre il suo effettivo contenuto patrimoniale.
Richiamato nel motivo dell'Ufficio per qualificare l'opposizione allo stato passivo come fase di cognizione; la Corte non ne trae una diversa soluzione sul punto della tassazione del rigetto della domanda.
Invocato nel ricorso incidentale per difetto di interesse ad impugnare; il motivo è rimasto assorbito.
Invocato dall'Ufficio per omessa pronuncia; la Corte non accoglie la censura.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la specificità dei motivi di appello; la censura resta assorbita.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel ricorso incidentale per il divieto di ius novorum in appello; motivo assorbito.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma processuale richiamata nei motivi incidentali a sostegno delle nullità dedotte.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, occorre guardare agli effetti concreti della pronuncia: sono imponibili in misura proporzionale solo gli atti che trasferiscono, condannano o accertano positivamente diritti a contenuto patrimoniale; il mero rigetto di una domanda non equivale di per sé a un accertamento patrimoniale imponibile.
- L'accertamento negativo di un credito non manifesta "esistenza di ricchezza" e quindi non rientra, di regola, nella categoria degli atti di accertamento di diritti patrimoniali soggetti all'aliquota proporzionale dell'imposta di registro.
- L'enunciazione in un atto giudiziario di una fideiussione normalmente comporta tassazione proporzionale, ma tale regola non opera quando la garanzia è inserita nel perimetro di operazioni di finanziamento a medio-lungo termine assoggettate al regime sostitutivo: in tal caso non è ammissibile una nuova imposizione per sola enunciazione.
- Il regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti agevolati esclude una duplicazione d'imposta sugli atti e sulle garanzie già coperti dal sistema sostitutivo; l'art. 22 TUR non può essere usato per attrarre a tassazione atti che hanno già esaurito il loro trattamento fiscale speciale.
- Nell'interpretazione della tariffa dell'imposta di registro, le ipotesi tassate in misura fissa hanno portata residuale e non possono essere estese oltre il loro significato letterale e funzionale in modo da alterare la coerenza del sistema con il principio di capacità contributiva.
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