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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22209/2021 del 04/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni asseritamente non corrisposti. Nel corso del giudizio interveniva una transazione tra le parti originarie, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il tribunale, e poi la corte d’appello, regolavano però le spese applicando il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’opponente anche nei confronti dei terzi chiamati in garanzia rimasti estranei alla transazione. Il ricorrente in cassazione deduceva: violazione delle norme sulle spese e sul processo per avere la corte qualificato erroneamente la vicenda come transazione anziché come rinuncia reciproca alle domande; omesso esame di documenti e atti transattivi; nullità della sentenza per motivazione apparente; inoltre contestava la statuizione sulle spese, soprattutto con riferimento a una chiamata in causa, sostenendo che il giudice di merito avesse trascurato la sua parziale vittoria sulla questione della prescrizione e la conseguente impossibilità di porre integralmente le spese a suo carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il primo motivo, limitatamente alla censura relativa alla posizione di una delle parti chiamate in causa, rilevando che il giudice di merito aveva riconosciuto un profilo, sia pure minimo, di responsabilità dell’altra parte in tema di infiltrazioni e prescrizione; in tale situazione non era corretta la condanna alle spese in favore della parte non integralmente vittoriosa, ma era possibile solo la compensazione. Per questa parte la sentenza è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, compensando le spese di entrambi i gradi tra il ricorrente e quella specifica controparte. Per il resto il ricorso è stato respinto: il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché i documenti richiamati non erano decisivi e la sentenza impugnata si confrontava correttamente con l’intervenuta transazione; il quarto motivo è rimasto assorbito. Sono state infine compensate anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 155 c.p.c.

    La proroga al primo giorno non festivo del termine in scadenza in giorno festivo opera anche per le notifiche a mezzo PEC, non solo per quelle tramite ufficiale giudiziario.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la parte anche solo parzialmente vittoriosa non può essere gravata integralmente delle spese nei suoi confronti, e in caso di soccombenza solo virtuale può disporsi la compensazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per ultrapetizione o omissione deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e con le circostanze dedotte in appello.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza una specifica autonoma ratio applicativa nel provvedimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma le doglianze sul mancato esame documentale sono state ritenute non decisive.

  • art. 277, comma 1, c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente in relazione alla decisione e alle spese.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato in relazione all’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme richieste e alla rilevanza delle infiltrazioni nel tempo.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in collegamento con la dedotta prescrizione e con gli effetti interruttivi degli atti prodotti.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per denunciare asserita carenza di motivazione e violazione del giusto processo, ma la censura è stata in larga parte respinta o dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Quando il giudizio si chiude senza una pronuncia di condanna per effetto di transazione o cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo la soccombenza virtuale, ma il giudice deve rispettare il principio per cui non possono essere poste integralmente a carico di una parte spese rispetto a un rapporto in cui essa risulti, anche solo in parte, vittoriosa.
  • Se il giudice di merito riconosce, anche implicitamente, un qualche profilo di responsabilità o di soccombenza della controparte, la condanna integrale alle spese in favore di chi non è risultato totalmente vittorioso può essere censurata; in tale situazione la soluzione corretta può essere la compensazione.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omesso esame di documenti o atti è inammissibile se tali elementi non sono specificamente indicati come decisivi ai fini della diversa decisione richiesta.
  • La qualificazione della vicenda processuale deve essere compiuta avendo riguardo al contenuto effettivo dell’accordo intervenuto tra le parti; tuttavia, una diversa etichettatura formale della vicenda non incide se la decisione sulle spese trova comunque base nella soccombenza virtuale e nella giurisprudenza consolidata sulla chiamata in garanzia infondata.
  • In caso di notifica a mezzo PEC, la proroga del termine che scade in giorno festivo opera come per ogni altra forma di notificazione, perché la ratio della norma riguarda anche la tutela dell’attività degli studi professionali.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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