Cassazione Civile, Ordinanza n. 21907/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Nel giudizio di merito, un cittadino albanese coinvolto in un procedimento di opposizione a provvedimento di espulsione aveva visto dichiarata inammissibile, dal giudice di pace, la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul presupposto che non fosse stata presentata una specifica istanza. Il Tribunale, investito dell’opposizione ex art. 170 del DPR n. 115/2002, ha ritenuto invece che per lo straniero espulso l’ammissione al patrocinio fosse automatica ai sensi dell’art. 142 dello stesso testo unico, prescindendo dai requisiti reddituali e dalla non manifesta infondatezza della pretesa. Tuttavia ha poi concluso che il provvedimento di primo grado dovesse essere letto come un rigetto della liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al beneficio, con conseguente legittimazione a impugnare solo del difensore e non della parte. Il ricorrente ha denunciato violazione delle norme richiamate e nullità della decisione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sostenendo che il Tribunale aveva attribuito al provvedimento del giudice di pace un contenuto diverso da quello letterale, trasformando indebitamente una declaratoria di inammissibilità dell’istanza di patrocinio in un diniego di liquidazione dei compensi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha rilevato che il provvedimento del giudice di pace, per come riportato nella stessa ordinanza impugnata, non negava la liquidazione dei compensi del difensore, ma dichiarava inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata presentazione di apposita istanza. Il Tribunale, dopo aver affermato la natura automatica del beneficio per lo straniero espulso, ha però compiuto un salto logico dichiarando inammissibile l’opposizione sul presupposto che avrebbe dovuto agire il difensore, così omettendo di considerare che una domanda di liquidazione non poteva essere esaminata finché non fosse stata rimossa la formale declaratoria di inammissibilità dell’ammissione al patrocinio. La motivazione è stata quindi qualificata come intrinsecamente contraddittoria e abnorme. La Corte ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma in tema di espulsione dello straniero, nel quadro dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato
richiamato come norma modificativa del regime dell’espulsione e del relativo contesto applicativo
richiamato nel motivo di ricorso, ma nel testo della decisione non emerge una specifica interpretazione autonoma
interpretato nel senso che, per lo straniero colpito da provvedimento di espulsione, opera l’ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato, prescindendo dalla verifica delle condizioni reddituali e della manifesta infondatezza della pretesa
indicato come rimedio di opposizione avverso il provvedimento di diniego del patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato è qualificato in modo erroneo dal giudice dell’opposizione, trasformandosi un diniego di ammissione al patrocinio in un diverso rigetto di liquidazione dei compensi, la motivazione risulta viziata da contraddittorietà radicale e può determinare la cassazione della decisione.
- Se il giudice di merito afferma la sussistenza dell’ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato per una determinata categoria di soggetti, non può poi dichiarare inammissibile l’opposizione sulla base di una diversa ricostruzione dell’oggetto del provvedimento originario incompatibile con il suo tenore letterale.
- La domanda di liquidazione dei compensi del difensore non può essere utilmente esaminata finché permane una formale declaratoria di inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio: prima deve essere rimosso il provvedimento che nega l’accesso al beneficio.
- La legittimazione ad impugnare va individuata in relazione all’effettivo contenuto del provvedimento contestato, non in base a una riqualificazione successiva e incompatibile con quanto effettivamente deciso dal giudice di primo grado.
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