Cassazione Civile, Ordinanza n. 02904/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Una proprietaria di un appartamento conveniva in giudizio il condominio di un edificio romano chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti quando, mentre si trovava sul balcone del proprio immobile, veniva colpita dal distacco di intonaco proveniente dal frontalino esterno del piano superiore. Il condominio chiamava in manleva la propria assicuratrice. Il tribunale rigettava la domanda risarcitoria; la corte d'appello confermava il rigetto, ritenendo che dall'istruttoria svolta fosse emerso che il materiale caduto non proveniva dal frontalino dell'edificio, ma dalla superficie del balcone soprastante. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avesse omesso motivazione, non avesse ammesso prove decisive e avesse rilevato d'ufficio una questione di legittimazione passiva non proposta; con il secondo motivo lamentava omesso o errato esame di un fatto decisivo e travisamento della prova, sostenendo che la ricostruzione fattuale della corte territoriale fosse errata e avesse escluso indebitamente la responsabilità del condominio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva correttamente posto a fondamento del rigetto la mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, ossia che la caduta dell'intonaco provenisse dal frontalino dell'edificio; non vi era quindi violazione dell'art. 112 c.p.c. nei termini dedotti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché proposto in violazione della regola della doppia conforme di cui all'art. 348-ter c.p.c., senza dimostrare che le decisioni di primo e secondo grado fossero fondate su ragioni di fatto diverse, e perché finalizzato a ottenere una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio, per di più senza specifica indicazione delle prove rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio e dell'assicurazione, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata nei casi previsti
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta carenza di motivazione e del giusto processo
la Corte esclude la dedotta violazione perché il giudice di merito ha rilevato la mancanza del fatto costitutivo della domanda, non una questione estranea al thema decidendum
richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la censura è disattesa perché mira a contestare la ricostruzione del fatto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne dichiara l'inammissibilità nel caso di doppia conforme
la regola della doppia conforme impedisce il motivo ex art. 360, n. 5, se le sentenze di merito sono fondate sulle stesse ragioni di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- In tema di responsabilità risarcitoria, il giudice può rigettare la domanda quando non sia provato il fatto costitutivo essenziale della pretesa, senza che ciò integri violazione dell'art. 112 c.p.c., se la decisione si limita a constatare l'assenza della prova del nesso fattuale allegato dall'attore.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto e il ricorrente non dimostri la diversità delle rationes decidendi in fatto, secondo la disciplina della doppia conforme.
- Non è consentito in cassazione ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, se la censura si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del materiale probatorio senza specifica individuazione degli elementi di prova asseritamente trascurati.
- La deduzione di nullità della sentenza per omessa motivazione o violazione degli artt. 24 e 111 Cost. non può essere utilizzata per censurare, in realtà, l'apprezzamento di merito sulla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice territoriale.
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