Cassazione Penale, Ordinanza n. 14979/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. I motivi di ricorso erano due: con il primo si contestava la mancata esclusione della recidiva contestata, assumendo che non dovesse essere applicata; con il secondo si deduceva l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano aspecifici e sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate in appello, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito. In particolare, la Corte territoriale aveva richiamato le valutazioni del primo giudice, il quale aveva confermato la recidiva sulla base dei precedenti penali recenti dell'imputato, nonostante la giovane età, desumendone un giudizio di particolare dedizione al crimine. Quanto alla pena, era stata ritenuta proporzionata al disvalore del fatto e alla personalità dell'imputato, nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito.
Norme richiamate
Indicato come reato oggetto della condanna confermata in appello, cioè evasione.
Richiamato solo in via implicita dal riferimento alla recidiva contestata e alla sua conferma sulla base dei precedenti penali.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla recidiva deve misurarsi con la concreta motivazione del giudice di merito; è legittima la conferma della recidiva quando essa sia sorretta da precedenti penali recenti e da un giudizio non illogico di maggiore inclinazione al reato.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sia sorretta da motivazione non illogica e proporzionata al disvalore del fatto e alla personalità dell'imputato.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio mediante motivi generici o meramente reiterativi delle doglianze di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14836/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14855/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14857/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14858/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14860/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14861/2025 del 15/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →