Cassazione Civile, Ordinanza n. 18194/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato per il pagamento delle spese di lite liquidate in una precedente sentenza del Giudice di pace, precetto che il destinatario ha opposto sostenendo di avere già adempiuto. L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. è stata accolta dal Giudice di pace, mentre l'appello delle controparti è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale sia per difetto di specificità dei motivi, sia perché proposto contro una sentenza del Giudice di pace resa secondo equità al di fuori dei casi consentiti dall'art. 339, terzo comma, c.p.c. In cassazione i ricorrenti hanno censurato tale decisione, ma il ricorso è stato ritenuto privo di una chiara articolazione in motivi separati e specifici, non riconducibili alle tipologie dell'art. 360 c.p.c., e redatto in modo confuso, promiscuo e disorganico, con commistione di censure di fatto e di diritto e senza una puntuale indicazione delle ragioni di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., osservando che l'atto non conteneva motivi distinti, specifici e riconducibili alle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
è richiamato quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore intimato nel procedimento originario.
è richiamato per affermare che l'appello era inammissibile perché diretto contro una sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità fuori dei casi consentiti.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere per ogni motivo l'indicazione della rubrica e una puntuale esposizione delle ragioni di censura; la sua violazione comporta inammissibilità.
i motivi di ricorso devono essere ricondotti in modo chiaro e specifico alle tassative ipotesi di impugnazione per cassazione.
viene menzionato solo per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
è richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: ogni motivo deve essere autonomo, specifico e chiaramente riconducibile a una delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.
- La mera esposizione di una lunga e disorganica dissertazione, priva di separazione tra i motivi e della loro qualificazione giuridica, rende il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
- L'atto introduttivo del giudizio di legittimità deve rispettare chiarezza e sinteticità, consentendo alla Corte di individuare senza incertezze i fatti rilevanti e le censure rivolte alla sentenza impugnata.
- La confusione tra questioni di fatto e di diritto, nonché la commistione di doglianze riferite a provvedimenti diversi o a vizi eterogenei, impedisce il controllo di legittimità e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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