Cassazione Civile, Ordinanza n. 32671/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 8.100,00 a titolo di saldo delle prestazioni svolte in favore dell'opponente. Il debitore propose opposizione sostenendo, tra l'altro, che il rapporto non dovesse essere qualificato come prestazione d'opera autonoma e che il credito fosse estinto per effetto dell'offerta di un assegno bancario che il creditore avrebbe rifiutato di ritirare. Il Tribunale rigettò l'opposizione, qualificando il rapporto come prestazione d'opera e rilevando che l'esecuzione della stessa non era contestata; la Corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente articolò cinque motivi: i primi tre denunciavano omesso esame di fatti decisivi, ma senza superare il limite dell'art. 348-ter c.p.c.; il quarto censurava il mancato rilievo dell'estinzione del debito per offerta dell'assegno; il quinto contestava la qualificazione del rapporto e l'attribuzione della controversia al giudice ordinario, sostenendo che si trattasse di rapporto personale, continuativo e coordinato quindi devoluto al giudice del lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché formulati come censure di omesso esame in presenza di doppia conforme, quindi nei limiti dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il quarto perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l'estinzione del debito per il rifiuto dell'assegno in quanto il creditore pretendeva una somma maggiore; ha dichiarato inammissibile il quinto perché la qualificazione del rapporto come prestazione d'opera è un accertamento di merito insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato, come nel caso in cui la presenza continua sul cantiere è stata ritenuta coerente con la prestazione d'opera. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per la definizione camerale del ricorso e per la proposta del relatore condivisa dalla Corte.
Le censure di omesso esame non sono proponibili in cassazione quando vi è doppia conforme nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per determinare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione che denunci l'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile nei limiti posti dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
- La qualificazione del rapporto giuridico tra le parti, quando dipende dalla valutazione delle concrete modalità di esecuzione della prestazione, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente.
- La dedotta estinzione del debito per offerta di pagamento deve essere censurata confrontandosi con la specifica ragione per cui il giudice di merito ha escluso l'effetto liberatorio dell'offerta stessa.
- Laddove il giudice di merito qualifichi la presenza continuativa del prestatore sul luogo di lavoro come compatibile con una prestazione d'opera, tale accertamento non può essere ribaltato in cassazione attraverso una diversa lettura del fatto.
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