Cassazione Civile, Ordinanza n. 40838/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 proposto da un avvocato per ottenere la liquidazione dei compensi dovutigli dal cliente per attività svolta in un giudizio di risarcimento danni e in successive procedure esecutive. La ricorrente sosteneva di avere maturato un credito professionale di euro 39.243,68, a fronte del quale aveva ricevuto solo un acconto di euro 11.764,98. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, liquidando una somma molto inferiore, ritenendo non dovute varie voci di diritti e onorari perché non previste dalle tariffe applicabili, applicando parametri medi e negando il compenso per la conciliazione per difetto di prova. Con il ricorso per cassazione l'avvocata denunciava: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice di merito non aveva considerato che una somma di euro 2.443,00, pagata dal Comune per spese di precetto, sarebbe stata trattenuta dal cliente e non riversata alla professionista; 2) violazione delle tariffe professionali (DM n. 585/1994 e DM n. 127/2004), contestando l'esclusione di numerose voci di diritti e la liquidazione di alcuni onorari in misura non coerente con la parcella e con i risultati ottenuti, oltre al mancato riconoscimento dell'onorario per conciliazione; 3) violazione del DM n. 55/2014 quanto alla liquidazione delle spese di lite, assunto come inferiore ai minimi tariffari. Il controricorrente eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che l'ordinanza avesse deciso pure sull'an debeatur.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, chiarendo che la controversia restava soggetta al rito dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 anche se il cliente avesse contestato l'an debeatur, salvo ampliamento dell'oggetto del giudizio con domande ulteriori. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo omessa la decisione sulla dedotta trattenuta da parte del cliente della somma versata dal Comune per spese vive, circostanza che avrebbe dovuto essere verificata dal Tribunale. Ha accolto solo in parte il secondo motivo: ha ritenuto erronea l'esclusione di molte voci di diritti, osservando che le prestazioni indicate in parcella trovavano in generale collocazione nelle tariffe applicabili; ha invece disatteso la doglianza sulle duplicazioni di alcune voci e quella relativa alla conciliazione, perché non provata come avvenuta in sede giudiziale; ha dichiarato inammissibile la censura sulla liquidazione degli onorari, perché entro i limiti tariffari e rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Il terzo motivo è stato assorbito. L'ordinanza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La controversia per la liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato resta soggetta a questo rito anche se il cliente contesta l'an debeatur, salvo che il convenuto introduca domande ulteriori che amplino l'oggetto del giudizio oltre i limiti della competenza del giudice adito.
È richiamato come base della domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato.
Il giudice di merito non può omettere di pronunciarsi su una specifica allegazione decisiva relativa a somme trattenute dal cliente e non riversate al difensore.
Le prestazioni professionali devono essere valutate alla luce delle voci tariffarie applicabili ratione temporis; le voci della parcella vanno riconosciute se trovano effettivo aggancio nella tariffa, salvo una sola voce non riconducibile alla previsione invocata.
Si applica ai giudizi esecutivi iniziati nel giugno 2006; il compenso per conciliazione è riconoscibile solo se la transazione interviene in sede giudiziale.
art. 21 Tabella B allegata al DM n. 585/1994
Per la corrispondenza informativa con il cliente la pretesa dei diritti presuppone documentazione o prova non equivoca dell'effettività dell'attività svolta, non essendo sufficiente la sola esistenza del rapporto di clientela.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea esclusione di voci tariffarie, ma la Corte non ne accoglie integralmente la censura.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della contestazione sulla corretta liquidazione dei diritti e onorari.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di diversa liquidazione dei compensi.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della domanda di diversa liquidazione dei compensi.
Richiamato solo per la censura sulle spese di lite, poi assorbita in quanto la causa viene rinviata per nuova decisione.
Massime di principio
- Nel procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 sulla liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, la contestazione del cliente sull'an debeatur non fa uscire la controversia dal rito speciale, salvo che siano introdotte domande ulteriori che amplino il thema decidendum oltre i limiti della competenza del giudice adito.
- Il giudice di merito, nel liquidare i compensi dell'avvocato, deve verificare se le singole attività indicate in parcella trovino corrispondenza nelle voci tariffarie applicabili ratione temporis; non può escludere il compenso solo perché descrizioni non riproducono testualmente la tariffa, se l'attività è in sostanza ricompresa in essa.
- La corrispondenza informativa con il cliente è compensabile solo se l'attività è specificamente provata; la prova non può desumersi dalla mera esistenza del rapporto professionale, ma richiede documentazione o elementi univoci sulla effettiva trasmissione di informazioni rilevanti.
- Il compenso per la conciliazione della lite non spetta in via automatica per ogni transazione, ma solo se la conciliazione è avvenuta nelle forme e nei contesti previsti dalla tariffa applicabile e se il relativo fatto è provato.
- La determinazione degli onorari entro il minimo e il massimo tariffario è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, se motivata nei limiti richiesti, non è censurabile in cassazione solo perché il professionista avrebbe preferito i valori massimi; la mera presenza di esito favorevole o di vantaggi economici per il cliente non impone la liquidazione al massimo.
- Ove il giudice ometta di esaminare una specifica allegazione decisiva relativa a somme già incassate da terzi per conto del cliente e non riversate al professionista, sussiste vizio di motivazione/omessa pronuncia idoneo a condurre alla cassazione con rinvio.
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