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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28274/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 17/05/2021 che aveva confermato i decreti di sequestro di 106.280 bottiglie della bevanda contrassegnata con il nome commerciale Alexandrion, per il reato di tentata frode in commercio. L'indagine verteva sulla indicazione in etichetta dell'ingrediente "distillato di vino": la ricorrente ha contestato la valutazione del fumus commissi delicti sostenendo che le analisi acquisite dal PM non dimostrerebbero l'assenza del distillato di vino come ingrediente, avendo rilevato solo la provenienza dell'etanolo (C3 vs C4) e non la composizione ingredientistica; inoltre si è censurato che il giudice di rinvio non si sia uniformato al principio espresso dalla Sezione III della Cassazione e non abbia adeguatamente considerato la consulenza di parte che, a parere della difesa, scagionerebbe le bottiglie o quanto meno quelle del tipo Alexandrion 100.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del Riesame che, in sede di rinvio, ha esaminato sia le analisi depositate dal PM sia la consulenza difensiva nel contraddittorio. Le analisi isotopiche 13C/12C prodotte dai Laboratori dei Servizi Chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno indicato per dodici dei tredici campioni l'origine dell'etanolo da piante a ciclo metabolico C4 (mais, sorgo, canna da zucchero) e non da piante C3 (vite), con conseguente conclusione che il distillato di vino risultava non rilevabile in tali campioni, integrando così l'elemento della sostanziale diversita tra qualita dichiarata e qualita effettiva richiesta per la frode in commercio. Un solo rapporto (ASI n. 798384 relativo ad Alexandrion 100) ha rilevato una presenza minima di distillato di vino; il Tribunale ha ritenuto tale presenza minimale non idonea a trarre in inganno il consumatore e non ha ritenuto necessaria l'escussione parziale del sequestro. La Corte ha altresi escluso l'ammissibilita di nuovi elaborati tecnici non precedentemente valutati dal Tribunale del Riesame. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3 c.p.p.

    La difesa invocava violazione di tale norma in relazione al rispetto del principio di diritto stabilito dalla Cassazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio abbia rispettato le indicazioni impartite e che non vi sia stata violazione del principio procedurale richiamato.

  • artt. 56 e 515 c.p.

    Gli artt. 56 e 515 c.p. sono stati richiamati per individuare la fattispecie implicata: il tentativo e la frode in commercio per vendita di cosa diversa da quella dichiarata. La Corte ha applicato il criterio che la frode integra se vi e sostanziale diversita fra qualita dichiarata e qualita effettiva, valutata anche in termini di quantita apprezzabile dell'ingrediente.

  • art. 102 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla nomina difensiva depositata; norma procedurale riguardante la rappresentanza di parte.

Massime di principio

  • Quando l'etichetta dichiara un ingrediente (es. distillato di vino), per integrare la frode in commercio occorre dimostrare la sostanziale diversita tra quanto dichiarato e quanto effettivamente presente, ossia l'assenza o l'assenza in quantita apprezzabile dell'ingrediente dichiarato.
  • Analisi isotopiche (rapporto 13C/12C e differenza C3 vs C4) sono idonee, e possono essere ritenute dal giudice, a stabilire l'origine dell'etanolo e quindi a fornire elemento probatorio sulla presenza o assenza del distillato di vino.
  • In sede di rinvio dalla Cassazione il giudice di merito puo esaminare elementi sopravvenuti, anche sfavorevoli all'imputato, purché nel rispetto del contraddittorio e nei limiti indicati dalla pronuncia di annullamento.
  • La produzione in Cassazione di nuovi elaborati tecnici o prove non valutate nei precedenti gradi e di fatto nuove non e normalmente ammessa; tali elementi devono essere portati e valutati nel giudizio di merito per poter essere rilevanti in Cassazione.
  • La presenza di unicamente minima traccia dell'ingrediente dichiarato puo risultare, secondo la valutazione del giudice, non idonea a ingenerare il rischio di inganno nel consumatore; la difesa deve quindi quantificare e dimostrare la non apprezzabilita in modo convincente per ottenere l'annullamento o la limitazione del sequestro.
  • Se esistono esiti discordanti fra campioni, e si intende contestare la metodologia, la difesa dovrebbe indicare tempestivamente la tipologia alternativa di analisi richieste e produrre elementi tecnici completi gia in sede di riesame per consentire al giudice un confronto pieno tra perizie.

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